| premesse alcune considerazioni circa le motivazioni e finalita' del
suo studio, l' a. rileva come, nel quadro dei rapporti fra ricorsi
amministrativi e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza, ormai
consolidatasi, ritenga preclusa la deduzione in giudizio di motivi
nuovi, cioe' che non siano stati dedotti nel ricorso gerarchico; in
quanto, qualora si ammettessero, resterebbe eluso il termine
perentorio di decadenza per la presentazione del ricorso, di regola
largamente scaduto allorche' intervenga la decisione del ricorso
gerarchico o, a maggior ragione, quando il silenzio della pubblica
amministrazione consenta di adire il giudice amministrativo. rileva
altresi' come la dottrina, sia che abbia sostenuto, sia che abbia
confutato questo ragionamento, quasi senza eccezione abbia sempre
escluso una giusta posizione fra impugnativa giurisdizionale della
decisione gerarchica e ricorso giurisdizionale amministrativo di
appello. l' a., quindi, si propone di ricercare la giustificazione
originaria di questo paragone per coglierne contenuto e limiti, e per
saggiarne comunque l' attuale validita'. pertanto, dopo aver
esaminato i caratteri dell' appello nel processo amministrativo, ed
aver svolta un' ampia indagine storica in ordine all' ispirazione
originaria dell' orientamento giurisprudenziale criticato, l' a. pone
in evidenza come con la riforma del 1971 sia scomparsa dalle nostre
leggi la norma sulla definitivita' del provvedimento impugnabile col
ricorso giurisdizionale, punto di forza del criticato indirizzo della
giurisprudenza, e come i ricorsi amministrativi siano ormai
contemplati in linea esclusivamente ipotetica, dando cioe' vita ad
una eventuale "parentesi", come mezzo di composizione facoltativo
della controversia. l' a. infine rileva come da cio' ne consegua che
in sede giurisdizionale, una volta caduta ogni ragione di
opportunita' che poteva aver suggerito di mantenere circoscritta la
controversia nella ricerca di una composizione, potra' anche essere
avanzato un petitum piu' ampio rispetto alle richieste formulate nel
ricorso amministrativo, venendo addotti motivi e opposte eccezioni
ulteriori.
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