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137073
IDG811200149
81.12.00149 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ponticelli pier giorgio
la proponibilita' dei motivi non dedotti nel ricorso gerarchico: origini e superamento di un indirizzo del giudice amministrativo
Foro amm., an. 55 (1979), fasc. 7-8, pt. 1b, pag. 1743-1773
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d151
premesse alcune considerazioni circa le motivazioni e finalita' del suo studio, l' a. rileva come, nel quadro dei rapporti fra ricorsi amministrativi e ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza, ormai consolidatasi, ritenga preclusa la deduzione in giudizio di motivi nuovi, cioe' che non siano stati dedotti nel ricorso gerarchico; in quanto, qualora si ammettessero, resterebbe eluso il termine perentorio di decadenza per la presentazione del ricorso, di regola largamente scaduto allorche' intervenga la decisione del ricorso gerarchico o, a maggior ragione, quando il silenzio della pubblica amministrazione consenta di adire il giudice amministrativo. rileva altresi' come la dottrina, sia che abbia sostenuto, sia che abbia confutato questo ragionamento, quasi senza eccezione abbia sempre escluso una giusta posizione fra impugnativa giurisdizionale della decisione gerarchica e ricorso giurisdizionale amministrativo di appello. l' a., quindi, si propone di ricercare la giustificazione originaria di questo paragone per coglierne contenuto e limiti, e per saggiarne comunque l' attuale validita'. pertanto, dopo aver esaminato i caratteri dell' appello nel processo amministrativo, ed aver svolta un' ampia indagine storica in ordine all' ispirazione originaria dell' orientamento giurisprudenziale criticato, l' a. pone in evidenza come con la riforma del 1971 sia scomparsa dalle nostre leggi la norma sulla definitivita' del provvedimento impugnabile col ricorso giurisdizionale, punto di forza del criticato indirizzo della giurisprudenza, e come i ricorsi amministrativi siano ormai contemplati in linea esclusivamente ipotetica, dando cioe' vita ad una eventuale "parentesi", come mezzo di composizione facoltativo della controversia. l' a. infine rileva come da cio' ne consegua che in sede giurisdizionale, una volta caduta ogni ragione di opportunita' che poteva aver suggerito di mantenere circoscritta la controversia nella ricerca di una composizione, potra' anche essere avanzato un petitum piu' ampio rispetto alle richieste formulate nel ricorso amministrativo, venendo addotti motivi e opposte eccezioni ulteriori.
l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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