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137091
IDG811200167
81.12.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
biagini celestino
in tema di delega alle regioni di funzioni amministrative concernenti sostanze radioattive
nota a tar pi 25 settembre 1979, n. 442
Foro amm., an. 55 (1979), fasc. 12, pt. 1b, pag. 2664-2666
d188; d0300
l' a. prende occasione dalla sentenza annotata per svolgere alcune osservazioni sull' art. 7 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale. in primo luogo osserva come la formulazione del comma 1 lettera d) del citato art. 7 sia perfettamente identica a quella del comma 1 lettera c) dell' art. 31 del d.p.r. n. 616 del 1977, il quale a sua volta aveva sostanzialmente riprodotto il testo del comma 2, n. 10, dell' art. 13 del d.p.r. n. 4 del 1972: da cio' deduce che al momento dell' entrata in vigore della legge n. 833 del 1978 le regioni erano gia' competenti ad esercitare le funzioni in tale norma descritte. osserva poi come la formulazione del comma 4 dello stesso art. 7 induca a ritenere che il legislatore abbia inteso imporre alle regioni l' obbligo di sub-delega ai comuni per il futuro, non anche un divieto di esercizio diretto delle funzioni gia' loro delegate fin dal 1972. infine, l' ultimo comma del piu' volte citato art. 7 costituisce, secondo l' a., una disposizione alquanto contorta e non certo chiaro esempio di buona tecnica legislativa; secondo l' a. l' ultimo comma dell' art. 7 della legge n. 833 del 1978 va inteso nel senso che l' esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel comma 4, se ed in quanto aggiuntive ex art. 34 d.p.r. 616 del 1977, si attuano a partire dal i gennaio 1981, in deroga a detto art. 34.
art. 7 l. 23 dicembre 1978, n. 80 art. 31 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 art. 10 d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4
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