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| IDG811200189 | |
| 81.12.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| assini nicola, barsotti luciano
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| note in tema di costruzioni abusive realizzate da privati su demanio
marittimo
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| Cons. Stato, vol. 3, an. 31 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 470-488
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d13000; d18222; d18227
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| l' edificazione da parte dei privati sul demanio marittimo coinvolge
interessi diversi e vede l' intervento di diverse autorita': quella
marittima e quella comunale. l' attuale coordinamento di tali
interventi e' frutto di un lento sviluppo della giurisprudenza, della
prassi amministrativa e della legislazione che con l' art. 10 della
l. n. 765 del 1967 ha sancito, rendendo necessaria la licenza
edilizia del comune per le opere costruite da privati sul demanio
marittimo, la definitiva preminenza dell' intervento del comune, col
conseguente potere di questo di controllare la conformita' delle
opere alle previsioni degli strumenti urbanistici tenendo presente la
nuova disciplina dettata dalla l. n. 10 del 1977, la concessione ad
aedificandum rilasciata dall' autorita' marittima e' titolo di
legittimazione indispensabile perche' il soggetto possa richiedere la
concessione edilizia, d' altro lato quest' ultima e' presupposto
indispensabile per il rilascio della concessione demaniale. cio'
premesso gli a.a. analizzano i problemi relativi all' applicabilita'
del sistema sanzionatorio previsto dalla l. n. 10 all' ipotesi di
opere abusive costruite da privati sul demanio marittimo e al
concorso di questo con i poteri spettanti all' autorita' marittima.
nel caso di opere abusive realizzate da privati provvisti di
concessione demaniale ma in totale difformita' dalla concessione
sindacale, sulla base dell' art. 32 l. urbanistica e dell' art. 15
xiii co. l. n. 10, normalmente il sindaco potra' ordinare la
demolizione delle opere abusive e solo eccezionalmente potra' essere
presa in considerazione la utilizzabilita' delle opere da parte della
amministrazione marittima. questa d' altra parte interverra' nel
procedimento sanzionatorio attraverso il parere vincolante sulla
utilizzabilita' a fini pubblici dell' opera, e esercitando il potere
di imprimere all' opera la destinazione maggiormente conforme all'
uso del bene a seguito del provvedimento di acquisizione emanato dal
sindaco. diversa risulta l' ipotesi in cui l' opera sia stata
costruita in mancanza sia della concessione demaniale, sia della
concessione sindacale. in questo caso e' previsto un duplice sistema
sanzionatorio facente capo alla l. n. 10 e al cod. nav.. secondo gli
aa. spetta al comune valutare il contrasto dell' opera abusiva con i
rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. nel caso poi che la
sanzione della demolizione non sia applicabile per mancanza del
contrasto suddetto, sara' lasciata alla autorita' marittima altra e
successiva valutazione circa la rispondenza dell' opera ai fini
pubblici a cui essa e' istituzionalmente preposta, al fine della
eventuale acquisizione gratuita.
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| art. 15 comma 13 l. 28 gennaio 1977
art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 47 c. nav.
art. 54 c. nav.
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