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137104
IDG811200189
81.12.00189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
assini nicola, barsotti luciano
note in tema di costruzioni abusive realizzate da privati su demanio marittimo
Cons. Stato, vol. 3, an. 31 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 470-488
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13000; d18222; d18227
l' edificazione da parte dei privati sul demanio marittimo coinvolge interessi diversi e vede l' intervento di diverse autorita': quella marittima e quella comunale. l' attuale coordinamento di tali interventi e' frutto di un lento sviluppo della giurisprudenza, della prassi amministrativa e della legislazione che con l' art. 10 della l. n. 765 del 1967 ha sancito, rendendo necessaria la licenza edilizia del comune per le opere costruite da privati sul demanio marittimo, la definitiva preminenza dell' intervento del comune, col conseguente potere di questo di controllare la conformita' delle opere alle previsioni degli strumenti urbanistici tenendo presente la nuova disciplina dettata dalla l. n. 10 del 1977, la concessione ad aedificandum rilasciata dall' autorita' marittima e' titolo di legittimazione indispensabile perche' il soggetto possa richiedere la concessione edilizia, d' altro lato quest' ultima e' presupposto indispensabile per il rilascio della concessione demaniale. cio' premesso gli a.a. analizzano i problemi relativi all' applicabilita' del sistema sanzionatorio previsto dalla l. n. 10 all' ipotesi di opere abusive costruite da privati sul demanio marittimo e al concorso di questo con i poteri spettanti all' autorita' marittima. nel caso di opere abusive realizzate da privati provvisti di concessione demaniale ma in totale difformita' dalla concessione sindacale, sulla base dell' art. 32 l. urbanistica e dell' art. 15 xiii co. l. n. 10, normalmente il sindaco potra' ordinare la demolizione delle opere abusive e solo eccezionalmente potra' essere presa in considerazione la utilizzabilita' delle opere da parte della amministrazione marittima. questa d' altra parte interverra' nel procedimento sanzionatorio attraverso il parere vincolante sulla utilizzabilita' a fini pubblici dell' opera, e esercitando il potere di imprimere all' opera la destinazione maggiormente conforme all' uso del bene a seguito del provvedimento di acquisizione emanato dal sindaco. diversa risulta l' ipotesi in cui l' opera sia stata costruita in mancanza sia della concessione demaniale, sia della concessione sindacale. in questo caso e' previsto un duplice sistema sanzionatorio facente capo alla l. n. 10 e al cod. nav.. secondo gli aa. spetta al comune valutare il contrasto dell' opera abusiva con i rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. nel caso poi che la sanzione della demolizione non sia applicabile per mancanza del contrasto suddetto, sara' lasciata alla autorita' marittima altra e successiva valutazione circa la rispondenza dell' opera ai fini pubblici a cui essa e' istituzionalmente preposta, al fine della eventuale acquisizione gratuita.
art. 15 comma 13 l. 28 gennaio 1977 art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 47 c. nav. art. 54 c. nav.
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