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137106
IDG811200193
81.12.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputi jambrenghi vincenzo
osservazioni su vecchi e nuovi strumenti di attuazioni in materia urbanistica (programmi pluriennali, lottizzazioni, comparti, piani di recupero)
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 242-269
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18233; d18234; d18235; d182
nella l. 28 gennaio 1977 n. 10 si individua un principio fondamentale, ai sensi dell' art. 117 cost. e cioe' quello della obbligatorieta' per il proprietario investito dall' atto programmatorio, delle prescrizioni formulate con l' approvazione del programma attuativo degli strumenti urbanistici generali. la attivita' edilizia, risulta percio', alla luce della nuova normativa o attivita' dovuta o vietata. premesso cio' l' a. esamina gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici di carattere generale (concessione; piano particolareggiato, p.e.e.p., piani per gli insediamenti produttivi etc.; piano convenzionato di lottizzazione e comparto) alla luce dell' art. 13 l. n. 10 riguardante il programma pluriennale di attuazione. tale strumento riveste un' importanza fondamentale nell' economia della legge e si configura come strumento di completamento e di integrazione della pianificazione generale, finalizzato alla attuazione di questa, e avente come effetto quello di specificarne nel tempo le previsioni. da evidenziare e' il rapporto che si pone tra p.p.a. e gli altri strumenti di attuazione: a) il programma puo' assumere la stessa efficacia pratica di un piano particolareggiato, di una lottizzazione nell' ipotesi in cui questi atti non siano stati emanati; b) ha la capacita' di condizionare le iniziative di lottizzazione private successive alla sua emanazione; c) puo' infine recepire in se stesso piani particolareggiati o di lottizzazione di iniziativa privata (purche' gia' convenzionati), comparti e piani di recupero. da quest' ultimo carattere deriva che i piani di lottizzazione risultano sostanzialmente svuotati di contenuto in relazione alla sopravvenienza del p.p.a.. tali strumenti in via generale mantengono una loro funzione in quanto consentono ai privati, attraverso l' iniziativa del progetto di lottizzazione di evitare il danno di una diversa e autonoma iniziativa comunale (attraverso la progettazione d' ufficio). anche il comparto edificatorio acquista una diversa configurazione. dall' art. 13 l. n. 10 si desume che questo non e' piu', come risultava invece dagli artt. 23 e 28 11 e 12 co. l. urbanistica, subordinato gerarchicamente alla vigenza di un piano particolareggiato, ma mezzo eventuale ed autonomo di previsioni urbanistiche. al consorzio dei compartisti di cui all' art. 23 l. urb. deve esser riconosciuta la natura di comunione incidentale creata da un atto amministrativo con conseguente applicazione dell' art. 870 c.c.. per quanto riguarda le eventuali espropriazioni a seguito dell' inattuazione delle previsioni precisate nel comparto, occorrera', secondo l' a., far capo al sistema normativo di cui art. 13,5 co l. n. 10. l' a. esamina infine la l. 5 agosto 1978 n. 457 che nel titolo iv prevede la disciplina per la realizzazione dei c.d. piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente: tale normativa dispone l' utilizzazione di strumenti di attuazione analoghi a quelli visti e particolare interesse riveste il piano di recupero destinato ad essere inserito nel p.p.a., e condizionante peraltro quest' ultimo, secondo l' art. 32 l. 457, rispetto alla quantita' di nuove edificazioni.
art. 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 23 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 28 l. 18 agosto 1942, n. 1150 art. 28 l. 5 agosto 1978, n. 457 art. 32 l. 5 agosto 1978, n. 457
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