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| IDG811200193 | |
| 81.12.00193 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caputi jambrenghi vincenzo
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| osservazioni su vecchi e nuovi strumenti di attuazioni in materia
urbanistica (programmi pluriennali, lottizzazioni, comparti, piani di
recupero)
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| Impr. amb. pubbl. amm., vol. 3, an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag.
242-269
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18233; d18234; d18235; d182
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| nella l. 28 gennaio 1977 n. 10 si individua un principio
fondamentale, ai sensi dell' art. 117 cost. e cioe' quello della
obbligatorieta' per il proprietario investito dall' atto
programmatorio, delle prescrizioni formulate con l' approvazione del
programma attuativo degli strumenti urbanistici generali. la
attivita' edilizia, risulta percio', alla luce della nuova normativa
o attivita' dovuta o vietata. premesso cio' l' a. esamina gli
strumenti di attuazione dei piani urbanistici di carattere generale
(concessione; piano particolareggiato, p.e.e.p., piani per gli
insediamenti produttivi etc.; piano convenzionato di lottizzazione e
comparto) alla luce dell' art. 13 l. n. 10 riguardante il programma
pluriennale di attuazione. tale strumento riveste un' importanza
fondamentale nell' economia della legge e si configura come strumento
di completamento e di integrazione della pianificazione generale,
finalizzato alla attuazione di questa, e avente come effetto quello
di specificarne nel tempo le previsioni. da evidenziare e' il
rapporto che si pone tra p.p.a. e gli altri strumenti di attuazione:
a) il programma puo' assumere la stessa efficacia pratica di un piano
particolareggiato, di una lottizzazione nell' ipotesi in cui questi
atti non siano stati emanati; b) ha la capacita' di condizionare le
iniziative di lottizzazione private successive alla sua emanazione;
c) puo' infine recepire in se stesso piani particolareggiati o di
lottizzazione di iniziativa privata (purche' gia' convenzionati),
comparti e piani di recupero. da quest' ultimo carattere deriva che i
piani di lottizzazione risultano sostanzialmente svuotati di
contenuto in relazione alla sopravvenienza del p.p.a.. tali strumenti
in via generale mantengono una loro funzione in quanto consentono ai
privati, attraverso l' iniziativa del progetto di lottizzazione di
evitare il danno di una diversa e autonoma iniziativa comunale
(attraverso la progettazione d' ufficio). anche il comparto
edificatorio acquista una diversa configurazione. dall' art. 13 l. n.
10 si desume che questo non e' piu', come risultava invece dagli
artt. 23 e 28 11 e 12 co. l. urbanistica, subordinato gerarchicamente
alla vigenza di un piano particolareggiato, ma mezzo eventuale ed
autonomo di previsioni urbanistiche. al consorzio dei compartisti di
cui all' art. 23 l. urb. deve esser riconosciuta la natura di
comunione incidentale creata da un atto amministrativo con
conseguente applicazione dell' art. 870 c.c.. per quanto riguarda le
eventuali espropriazioni a seguito dell' inattuazione delle
previsioni precisate nel comparto, occorrera', secondo l' a., far
capo al sistema normativo di cui art. 13,5 co l. n. 10. l' a. esamina
infine la l. 5 agosto 1978 n. 457 che nel titolo iv prevede la
disciplina per la realizzazione dei c.d. piani di recupero del
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente: tale normativa dispone
l' utilizzazione di strumenti di attuazione analoghi a quelli visti e
particolare interesse riveste il piano di recupero destinato ad
essere inserito nel p.p.a., e condizionante peraltro quest' ultimo,
secondo l' art. 32 l. 457, rispetto alla quantita' di nuove
edificazioni.
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| art. 13 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 23 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 28 l. 18 agosto 1942, n. 1150
art. 28 l. 5 agosto 1978, n. 457
art. 32 l. 5 agosto 1978, n. 457
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