| l' a. affronta il problema del disconoscimento della forma della
persona giuridica al fine di individuare e chiamare in causa lo stato
in controversie riguardanti societa' in mano pubblica. il problema ha
assunto aspetti interessanti negli ordinamenti tedesco e
statunitense. l' a. esamina in primo luogo l' esperienza tedesca,
anche attraverso l' analisi di casi concreti, e rileva, nonostante la
diversita' di posizioni della dottrina e della giurisprudenza, la
tendenza ad ammettere la chiamata in causa dello stato da parte di
terzi (in genere imprese), quando il suo comportamento abbia generato
fondate aspettative circa la sua diretta responsabilita': cio'
risulta evidente nel caso in cui lo stato stesso abbia preso parte a
contratti posti in essere dalla societa' di cui e' azionista, ma non
si esclude la responsabilita' anche in altri casi, ed in particolare
quando sussista un rapporto tra stato e societa' tale da rendere la
societa' stessa niente piu' che un pubblico funzionario in veste
privata. non e' possibile comunque individuare in materia criteri
univoci e generali. interesse presenta anche l' esperienza
statunitense, visto anche il carattere piu' libero e pragmatico della
giustizia in un paese di common law. e la relativita' del concetto di
corporation. anche qui si e' ammessa la possibilita', affermato anche
in germania, della compensabilita' del credito verso lo stato con
crediti di una corporation, che nella specie vedeva lo stato federale
come unico azionista. tale decisione fu giustificata dai rapporti di
dipendenza che legavano la corporation al governo. da questo come da
altri casi sembra emergere il principio della responsabilita' dello
stato quando risulti che abbia agito lo stato stesso, direttamente o
indirettamente, seppur dietro lo "schermo" della societa'; non di
richiede peraltro l' abuso da parte dello stato della forma della
personalita' giuridica. grazie anche a questi riferimenti di diritto
comparato l' a. giunge ad affermare la possibilita', anche nel nostro
ordinamento, di chiamare in causa l' azionista pubblico per debiti
sociali, qualora l' affidamento della controparte risulti
giustificato in ordine all' affare in questione e cioe' quando lo
stato abbia esercitato nei confronti degli organi societari poteri di
indirizzo di tipo pubblicistico. occorre poi considerare che la
societa' in mano pubblica in quanto configurabile come strumento teso
al raggiungimento di fini pubblici assume caratteristiche strutturali
particolari e cio' rappresenta un ulteriore motivo ai fini dell'
esclusione della limitazione di responsabilita'. in termini concreti
possono ipotizzarsi alcuni casi di responsabilita': quella della
regione in riferimento a societa' finanziarie (per azioni) sottoposte
a puntuali atti di indirizzo del consiglio regionale, e di cui la
regione detiene il pacchetto di maggioranza, nel caso di
insufficienza di fondi; quella dell' ente di gestione per i debiti
delle societa' dipendenti qualora l' ente riuscisse ad inserirne l'
attivita' in una concreta politica di gruppo; quella dello stato per
la concessione di fondi di dotazione, dell' uso dei quali gli enti
destinatari sono tenuti a rispondere.
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