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Documento


137109
IDG811200196
81.12.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sanviti giuseppe
il problema del "superamento della personalita' giuridica" nelle societa' a partecipazione pubblica
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 2, an. 6 (1979), fasc. 2, pt. 1, pag. 149-169
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18105
l' a. affronta il problema del disconoscimento della forma della persona giuridica al fine di individuare e chiamare in causa lo stato in controversie riguardanti societa' in mano pubblica. il problema ha assunto aspetti interessanti negli ordinamenti tedesco e statunitense. l' a. esamina in primo luogo l' esperienza tedesca, anche attraverso l' analisi di casi concreti, e rileva, nonostante la diversita' di posizioni della dottrina e della giurisprudenza, la tendenza ad ammettere la chiamata in causa dello stato da parte di terzi (in genere imprese), quando il suo comportamento abbia generato fondate aspettative circa la sua diretta responsabilita': cio' risulta evidente nel caso in cui lo stato stesso abbia preso parte a contratti posti in essere dalla societa' di cui e' azionista, ma non si esclude la responsabilita' anche in altri casi, ed in particolare quando sussista un rapporto tra stato e societa' tale da rendere la societa' stessa niente piu' che un pubblico funzionario in veste privata. non e' possibile comunque individuare in materia criteri univoci e generali. interesse presenta anche l' esperienza statunitense, visto anche il carattere piu' libero e pragmatico della giustizia in un paese di common law. e la relativita' del concetto di corporation. anche qui si e' ammessa la possibilita', affermato anche in germania, della compensabilita' del credito verso lo stato con crediti di una corporation, che nella specie vedeva lo stato federale come unico azionista. tale decisione fu giustificata dai rapporti di dipendenza che legavano la corporation al governo. da questo come da altri casi sembra emergere il principio della responsabilita' dello stato quando risulti che abbia agito lo stato stesso, direttamente o indirettamente, seppur dietro lo "schermo" della societa'; non di richiede peraltro l' abuso da parte dello stato della forma della personalita' giuridica. grazie anche a questi riferimenti di diritto comparato l' a. giunge ad affermare la possibilita', anche nel nostro ordinamento, di chiamare in causa l' azionista pubblico per debiti sociali, qualora l' affidamento della controparte risulti giustificato in ordine all' affare in questione e cioe' quando lo stato abbia esercitato nei confronti degli organi societari poteri di indirizzo di tipo pubblicistico. occorre poi considerare che la societa' in mano pubblica in quanto configurabile come strumento teso al raggiungimento di fini pubblici assume caratteristiche strutturali particolari e cio' rappresenta un ulteriore motivo ai fini dell' esclusione della limitazione di responsabilita'. in termini concreti possono ipotizzarsi alcuni casi di responsabilita': quella della regione in riferimento a societa' finanziarie (per azioni) sottoposte a puntuali atti di indirizzo del consiglio regionale, e di cui la regione detiene il pacchetto di maggioranza, nel caso di insufficienza di fondi; quella dell' ente di gestione per i debiti delle societa' dipendenti qualora l' ente riuscisse ad inserirne l' attivita' in una concreta politica di gruppo; quella dello stato per la concessione di fondi di dotazione, dell' uso dei quali gli enti destinatari sono tenuti a rispondere.
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



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