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137194
IDG810800144
81.08.00144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lumia giuseppe
gli interventi di magistrati e avvocati al convegno "la partecipazione popolare nella costituzione repubblicana: prevenzione sociale e controllo della criminalita'", senigallia, 8-10 dicembre 1977
Giust. Cost., an. 9 (1978), fasc. 3-5, pag. 194-195
d683; d1729; d5030
l' a. non condivide la contrapposizione tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: la verita' e' che queste due forme di democrazia non si pongono tra loro in un rapporto di reciproca esclusione, perche' ognuna di esse trova la sua collocazione in livelli diversi della vita associata: in particolare, la democrazia rappresentativa e' tipica degli istituti della societa' politica, mentre la democrazia partecipativa trova il suo luogo di estrinsecazione nella societa' civile. nel campo della giurisdizione non puo' darsi democrazia rappresentativa, ma solo democrazia partecipativa. ma bisogna essere cauti nell' introdurre forme di partecipazione che possono compromettere la terzieta' e l' indipendenza del giudice, il cui compito e' soprattutto quello di garantire l' osservanza delle regole del gioco democratico.
art. 101 cost. art. 102 cost. art. 106 cost. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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