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137276
IDG810800226
81.08.00226 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
uccella fulvio
cenni sulla problematica sul difensore civico regionale
Stato reg., an. 5 (1979), fasc. 3, pag. 111-119
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d03100
l' istituto del difensore civico non trova uno specifico fondamento nella nostra tradizione e cultura giuspubblicista. uccella delinea un panorama sistematico di tale istituto che ha trovato viceversa previsione normativa in alcuni statuti regionali e in talune leggi regionali attuative. sotto il profilo genetico si puo' affermare che il d.c. e' un ufficio-organo a rilevanza regionale, partorito dal consiglio regionale con una maggioranza qualificata, che gode dello stesso prestigio dei consiglieri, e' di chiara fiducia del consiglio, che puo', percio', revocarlo anche al di fuori della possibilita', pure per legge prevista, di dichiararne la decadenza. sotto il profilo organizzatorio la istituzione del d.c. sembra rientrare in quel potere di autogoverno che ogni regione possiede per volonta' costituzionale (art. 5 cost.) e statutaria.
art. 5 cost. art. 115 cost. art. 123 cost. art. 2 l.r. to 21 luglio 1974, n. 8 art. 2 l.r. li 6 giugno 1974, n. 17
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