| l' a. offre alcune indicazioni relative agli adempimenti ed alla
vasta tematica dei rapporti del curatore fallimentare con il fisco,
nelle ipotesi di piu' ampia e frequente applicazione, con l'
avvertenza che sono rari i casi in cui le opinioni siano concordi e,
soprattutto, condivise dall' amministrazione finanziaria, soprattutto
perche' questa, in contrapposizione alla dottrina ed alla
giurisprudenza, insiste nel ritenere il curatore un "sostituto" dell'
imprenditore fallito, con le ovvie conseguenze che da tale premessa
scaturiscono. quando poi risulti la pendenza di ricorsi proposti dal
fallito alle commissioni tributarie e' opportuno che il curatore
direttamente, e nel caso con l' adesione del giudice delegato,
segnali alla presidenza della commissione il ricorso cui il
fallimento e' interessato, ne chieda la fissazione della trattazione,
rappresentando opportunamente l' interesse collettivo, e non
individuale, e dello stesso stato, alla definizione rapida della
controversia tributaria.
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