Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


137435
IDG810600728
81.06.00728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vasi antonio
risoluzione concorsuale della vendita e fallimento del compratore. critica all' orientamento giurisprudenziale in tema di revocatoria fallimentare
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 309-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
dal punto di vista economico-sociale la risoluzione e' da considerare come un mezzo anormale per ottenere l' estinzione degli effetti della vendita e, quindi, in particolare, l' estinzione del debito per il prezzo non ancora pagato in cambio della restituzione della merce. il giudice, di fronte alla risoluzione consensuale, non e' tenuto a compiere alcuna indagine sulle circostanze che l' hanno accompagnata per risalire da queste alla comune intenzione delle parti e decidere infine se sia datio o negozio autonomo a titolo oneroso; una volta che sia accertato che la risoluzione e' stata posta in essere nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il giudice deve senza bisogno d' altro revocarla quale mezzo anormale di estinzione di un debito a norma del comma 1 n. 2, dell' art. 67. spetta al terzo, al quale la merce sia stata restituita, provare o che ignorava lo stato di insolvenza del compratore, poi fallito, o che esistevano circostanze di fatto tali da giustificare la risoluzione anche dal punto di vista economico-sociale. nel primo caso la risoluzione non sara' revocabile; nel secondo caso potra' esserlo, ma trattandosi allora di un atto oneroso del tutto anormale, sara' revocabile solo nei limiti del comma 2 dell' art. 67.
art. 67 comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 67 comma 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati