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| IDG810600728 | |
| 81.06.00728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vasi antonio
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| risoluzione concorsuale della vendita e fallimento del compratore.
critica all' orientamento giurisprudenziale in tema di revocatoria
fallimentare
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| Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 3, pt. 1, pag. 309-326
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313330
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| dal punto di vista economico-sociale la risoluzione e' da considerare
come un mezzo anormale per ottenere l' estinzione degli effetti della
vendita e, quindi, in particolare, l' estinzione del debito per il
prezzo non ancora pagato in cambio della restituzione della merce. il
giudice, di fronte alla risoluzione consensuale, non e' tenuto a
compiere alcuna indagine sulle circostanze che l' hanno accompagnata
per risalire da queste alla comune intenzione delle parti e decidere
infine se sia datio o negozio autonomo a titolo oneroso; una volta
che sia accertato che la risoluzione e' stata posta in essere nei due
anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, il giudice deve
senza bisogno d' altro revocarla quale mezzo anormale di estinzione
di un debito a norma del comma 1 n. 2, dell' art. 67. spetta al
terzo, al quale la merce sia stata restituita, provare o che ignorava
lo stato di insolvenza del compratore, poi fallito, o che esistevano
circostanze di fatto tali da giustificare la risoluzione anche dal
punto di vista economico-sociale. nel primo caso la risoluzione non
sara' revocabile; nel secondo caso potra' esserlo, ma trattandosi
allora di un atto oneroso del tutto anormale, sara' revocabile solo
nei limiti del comma 2 dell' art. 67.
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| art. 67 comma 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 67 comma 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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