| dichiarato il fallimento del coltivatore di miniera imprenditore
commerciale, viene a cessare la capacita' finanziaria dello stesso,
che e' uno dei presupposti essenziali per la concessione. il
fallimento, quindi, comportera', di norma, la decadenza dalla
concessione. la pubblica amministrazione deve procedervi tutte le
volte che il concessionario abbia dimostrato di non potere o volere
attivare od esercitare la miniera in conformita' alle prescrizioni.
basta il fatto oggettivo della mancata osservanza. la decadenza tende
a realizzare coattivamente le finalita' pubbliche; e' ritenuta non un
vero e proprio provvedimento sanzionatorio, ma un mezzo esecutivo di
autotutela, che prescinde dalle circostanze, soggettive ed oggettive,
che hanno causato l' impedimento, e, pertanto, anche dalla pendenza
della procedura fallimentare, che, necessariamente e per legge,
provvede alla conservazione dei beni. il privato e gli organi dell'
ufficio fallimentare possono solo chiedere la sospensione o la
graduale esecuzione dei lavori e l' amministrazione puo' accedere o
meno alla richiesta, secondo una valutazione tecnico- amministrativa
piuttosto ampia.
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