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137442
IDG810600736
81.06.00736 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pinna eligio
impresa mineraria e fallimento
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 4-5, pt. 1, pag. 397-404
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13041; d3110
dichiarato il fallimento del coltivatore di miniera imprenditore commerciale, viene a cessare la capacita' finanziaria dello stesso, che e' uno dei presupposti essenziali per la concessione. il fallimento, quindi, comportera', di norma, la decadenza dalla concessione. la pubblica amministrazione deve procedervi tutte le volte che il concessionario abbia dimostrato di non potere o volere attivare od esercitare la miniera in conformita' alle prescrizioni. basta il fatto oggettivo della mancata osservanza. la decadenza tende a realizzare coattivamente le finalita' pubbliche; e' ritenuta non un vero e proprio provvedimento sanzionatorio, ma un mezzo esecutivo di autotutela, che prescinde dalle circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno causato l' impedimento, e, pertanto, anche dalla pendenza della procedura fallimentare, che, necessariamente e per legge, provvede alla conservazione dei beni. il privato e gli organi dell' ufficio fallimentare possono solo chiedere la sospensione o la graduale esecuzione dei lavori e l' amministrazione puo' accedere o meno alla richiesta, secondo una valutazione tecnico- amministrativa piuttosto ampia.
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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