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137468
IDG810600859
81.06.00859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marone gherardo
presunzione di conoscenza di atti amministrativi ai fini dell' impugnazione
nota a tar cm 13 giugno 1979
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2851-2854
d1510
la massima annotata, per il fatto che l' amministratore di un condominio abbia preso conoscenza di un provvedimento amministrativo, fa presumere che i singoli condomini ne' abbiano avuto piena conoscenza, ai fini della decorrenza del termine d' impugnazione. l' a. critica puntualmente tale pronuncia, in quanto contraria ad una giurisprudenza che e' costante rispetto al significato dei principi di conoscenza piena del provvedimento ai fini dell' impugnativa e a quello dell' inversione dell' onere della prova per la conoscenza del provvedimento che si impugna. infatti non si puo' non intendere "conoscenza piena" come conoscenza che risulti da prove certe ed inequivocabili (requisiti che non sono certo integrati dalla sola conoscenza dell' amministratore), ne' tantomeno si puo' non tener conto che l' affissione all'albo comunale non faccia decorrere il termine per l' impugnativa (ex art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765): rispetto a cio' non trova fondamento nella legge, l' inversione dell' onere della prova nel senso che spetta al ricorrente dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza dell' inizio dell' attivita' costruttiva lesiva del suo interesse.
l. 6 agosto 1967, n. 765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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