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Documento


137470
IDG810600861
81.06.00861 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
panuccio francesca
in tema di responsabilita' dei coniugi per le obbligazioni assunte nell' interesse della famiglia
nota a trib. reggio calabria 27 gennaio 1979
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2822-2824
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30128
la sentenza annotata afferma che quando non risulta esplicitamente dall' atto che le obbligazioni sono state assunte da entrambi i coniugi, il coniuge estraneo all' atto non puo' essere tenuto al pagamento, non avendo contratto alcuna obbligazione. secondo l' a. la sentenza suscita perplessita' perche' i beni nella specie acquistati sono destinati non ad un solo coniuge ma alla famiglia nella sua interezza. tanto piu' che nella specie, il regime legale famigliare era quello della comunione non esistendo diversa convenzione, e quindi entrambi i coniugi sono solidalmente obbligati nei confronti della famiglia.
art. 2740 c.c. art. 177 c.c. art. 143 c.c. art. 160 c.c. art. 243 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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