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Documento


137471
IDG810600862
81.06.00862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
toscano alfino
concorso di norme o concorso di azioni?
nota a trib. catania 29 febbraio 1980
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2814-2820
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d4051
la sentenza dichiara che essendo uguali i soggetti e il petitum, vi e' identita' di azioni, per essere uguale anche la causa petendi, quando una domanda di rimborso di parte del prezzo per la fornitura di energia elettrica sia prospettata prima sotto il profilo della responsabilita' contrattuale e poi sotto quello di ripetizione dello indebito. non e' configurabile una responsabilita' per fatto illecito nella richiesta di pagamento di canoni per la fornitura di energia elettrica superiori a quelli dovuti. l' a. non concorda con l' affermazione di tale massima, in quanto non puo' sussistere l' asserita identita' di azioni, perche' l' indebito, a differenza dell' illecito aquiliano prescinde dall' esistenza di una colpa dell' accipiens e di un danno, ed e' semplicemente in connessione con il fatto che taluno abbia eseguito un pagamento privo di causa. allo stesso modo deve escludersi quindi qualsiasi preclusione di principio all' esame della responsabilita' extracontrattuale del convenuto: ed e' cioe' ammissibile e lecito un concorso di azioni al riguardo, concorso che non incontra nemmeno il limite del termine di decadenza semestrale previsto dall' art. 12 del d.l. c.p.s. 12/9/1947 n. 896, perche' questa causa di decadenza ha i suoi confini proprio nella normativa che la limita all' azione proposta ponendo a base del reclamo il contratto.
art. 2033 c.c. art. 12 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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