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| IDG810600862 | |
| 81.06.00862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| toscano alfino
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| concorso di norme o concorso di azioni?
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| nota a trib. catania 29 febbraio 1980
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2814-2820
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d4051
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| la sentenza dichiara che essendo uguali i soggetti e il petitum, vi
e' identita' di azioni, per essere uguale anche la causa petendi,
quando una domanda di rimborso di parte del prezzo per la fornitura
di energia elettrica sia prospettata prima sotto il profilo della
responsabilita' contrattuale e poi sotto quello di ripetizione dello
indebito. non e' configurabile una responsabilita' per fatto illecito
nella richiesta di pagamento di canoni per la fornitura di energia
elettrica superiori a quelli dovuti. l' a. non concorda con l'
affermazione di tale massima, in quanto non puo' sussistere l'
asserita identita' di azioni, perche' l' indebito, a differenza dell'
illecito aquiliano prescinde dall' esistenza di una colpa dell'
accipiens e di un danno, ed e' semplicemente in connessione con il
fatto che taluno abbia eseguito un pagamento privo di causa. allo
stesso modo deve escludersi quindi qualsiasi preclusione di principio
all' esame della responsabilita' extracontrattuale del convenuto: ed
e' cioe' ammissibile e lecito un concorso di azioni al riguardo,
concorso che non incontra nemmeno il limite del termine di decadenza
semestrale previsto dall' art. 12 del d.l. c.p.s. 12/9/1947 n. 896,
perche' questa causa di decadenza ha i suoi confini proprio nella
normativa che la limita all' azione proposta ponendo a base del
reclamo il contratto.
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| art. 2033 c.c.
art. 12 d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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