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137475
IDG810600866
81.06.00866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerceo giulio
ancora sull' operativita' delle clausole istat inserite in contratti di locazione non prorogati
nota a cass. sez. iii 22 giugno 1979, n. 3510
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2774-2779
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30640
secondo la massima che si annota, la sanzione dell' inefficacia delle clausole di adeguamento del canone al costo della vita introdotta dal comma 4 dell' art. 1 l. 4 agosto 1973, n. 426, ha portata generale e si applica quindi non solo ai contratti prorogati, ma anche a quelli non soggetti a proroga, per avere data di scadenza eccedente il termine finale del vincolo. la sanzione della nullita' dei patti che a qualsiasi titolo prevedono aumenti dei canoni di locazione si applica solo alle convenzioni stipulate successivamente all' entrata in vigore del provvedimento. l' a. rileva che tale pronuncia si pone in contrasto con l' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la sanzione d' inefficacia delle clausole istat di cui all' art. 1 l. 4 agosto 1973 n. 425e d.l. 24 luglio 1973 n. 426, non si applicava ai contratti non assoggettati a proroga legale. rileva ancora che le clausole di adeguamento al costo della vita tendono a conservare al rapporto locativo l' equilibrio originario delle prestazioni, e che quindi la norma dell' art. 1 citato, e' norma eccezionale, in quanto vieta oltre ai patti di aumento anche le clausole istat. per questo la sentenza annotata si svuota di apprezzabile contenuto.
art. 1 l. 4 agosto 1973, n. 495 art. 1277 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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