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| IDG810600866 | |
| 81.06.00866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cerceo giulio
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| ancora sull' operativita' delle clausole istat inserite in contratti
di locazione non prorogati
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| nota a cass. sez. iii 22 giugno 1979, n. 3510
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 12, pt. 1, pag. 2774-2779
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d30640
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| secondo la massima che si annota, la sanzione dell' inefficacia delle
clausole di adeguamento del canone al costo della vita introdotta dal
comma 4 dell' art. 1 l. 4 agosto 1973, n. 426, ha portata generale e
si applica quindi non solo ai contratti prorogati, ma anche a quelli
non soggetti a proroga, per avere data di scadenza eccedente il
termine finale del vincolo. la sanzione della nullita' dei patti che
a qualsiasi titolo prevedono aumenti dei canoni di locazione si
applica solo alle convenzioni stipulate successivamente all' entrata
in vigore del provvedimento. l' a. rileva che tale pronuncia si pone
in contrasto con l' indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la
sanzione d' inefficacia delle clausole istat di cui all' art. 1 l. 4
agosto 1973 n. 425e d.l. 24 luglio 1973 n. 426, non si applicava ai
contratti non assoggettati a proroga legale. rileva ancora che le
clausole di adeguamento al costo della vita tendono a conservare al
rapporto locativo l' equilibrio originario delle prestazioni, e che
quindi la norma dell' art. 1 citato, e' norma eccezionale, in quanto
vieta oltre ai patti di aumento anche le clausole istat. per questo
la sentenza annotata si svuota di apprezzabile contenuto.
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| art. 1 l. 4 agosto 1973, n. 495
art. 1277 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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