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137497
IDG810900179
81.09.00179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nistico' fausto
osservazioni a cass. sez. iii pen. 26 febbraio 1980 pret. roma 18 marzo 1980 ord. pret. roma 17 gennaio 1980
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 480-481
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5051; d51128; d6144
la sentenza della cassazione, che ha ritenuto inapplicabile la confisca penale alle pigioni di un immobile locato senza licenza di abitabilita', appare veramente singolare nella parte in cui, al fine di affermare il principio in questione, definisce, nella sostanza, il reato previsto dall' art. 221 testo unico leggi sanitarie come un reato paraurbanistico. l' ostacolo frapposto da detta pronuncia alla confiscabilita' di manufatti abusivi e' superato, poi, dalla sentenza del pretore romano, il quale ha disposto la misura di sicurezza in relazione al delitto di violazione di sigilli. infine, l' ordinanza smentisce la tesi secondo la quale, non essendo confiscabile il prodotto del reato (immobile abusivo), non potrebbe egualmente essere oggetto del provvedimento neppure il profitto (canoni di locazione).
art. 349 c.p. art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265
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