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137499
IDG810900181
81.09.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
osservazioni a cass. sez. iii pen. 10 marzo 1980
Foro it., an. 105 (1980), fasc. 11, pt. 2, pag. 654-655
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51204
la soluzione adottata dalla sentenza riportata contrasta con la costante giurisprudenza della corte suprema la quale ritiene che la ritrattazione, come circostanza soggettiva di esclusione della pena, non produca effetto nei confronti di coloro che sono concorsi nel reato di falsa testimonianza, compreso l' istigatore. anche per l' a., resta il dato sostanziale che l' istigatore, rimasto estraneo alla ritrattazione, dopo aver contribuito all' inquinamento delle fonti di prova, nulla ha fatto per il ripristino del "giusto processo" derivato dalla ritrattazione, talche'non sembra giusto che egli ne tragga vantaggio.
art. 70 c.p. art. 119 c.p. art. 376 c.p. art. 377 c.p.
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