| oggetto di analisi dello studio redatto dall' a. e' la riforma della
stampa quotidiana e periodica, quale risulta da una proposta di
legge, cosiddetta interpartitica, che, come avverte in una nota l' a.
stesso, ha costituito puntualmente il contenuto del decreto legge di
riforma dell' editoria varato nel frattempo. di tale riforma l' a.
pone in evidenza il problema che e' stato affrontato come questione
di principio dai redattori della proposta di legge in questione, e
che e' quello relativo alla costituzionalita' della definizione di
uno statuto speciale dell' impresa giornalistica, in deroga alla
disciplina di diritto comune valida per l' impresa commerciale.
verifica questa ritenuta necessaria dall' a. in quanto la riforma
prevede appunto deroghe e adattamenti che lo statuto speciale
previsto apporta alla disciplina societaria di diritto comune, al
fine di dare piena attuazione ai principi individuati dall' art. 21
cost. e quindi assicurare: a) la trasparenza della titolarita' e
delle fonti di finanziamento dell' impresa giornalistica; b) il
pluralismo dell' informazione giornalistica; c) l' indipendenza delle
fonti informative di tipo giornalistico da ingerenze proprietarie. l'
a. svolge quindi una puntuale disamina di questi tre tipi di deroghe,
concludendo con l' affermare che la tanto attesa legge di riforma,
nel predisporre uno statuto speciale per l' impresa giornalistica, ha
rispettato i principi costituzionali fissati in materia di
informazione e di iniziativa economica, ma non sembra abbia
perseguito con efficacia un decisivo ampliamento della sfera di
liberta' ex art. 21 cost..
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