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| IDG810600719 | |
| 81.06.00719 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bronzini mario
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| interessi dovuti e non dovuti nel fallimento
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| nota a trib. prato 18 febbraio 1980
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| Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 300-303
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31331
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| la commentata sentenza esattamente risolve, in modo chiaro e
corretto, uno dei problemi piu' dibattuti: quello del riconoscimento
o meno degli interessi e la misura degli stessi specie quando
trattasi di crediti privilegiati assistiti da pegno, ipoteca o
privilegio. gli interessi hanno lo stesso grado di prelazione del
credito principale. il fatto che vi sia un' esclusione rispetto a
tutto cio' che supera tali limiti dimostra che anche il
soddisfacimento degli interessi e' assoggettato alla regola generale
della sospensione. la sospensione fa esplicito riferimento alla data
della vendita anche per gli interessi preferenziali quando il bene e'
gravato da garanzia reale. c' e' chi sostiene che gli interessi
successivi alla vendita del bene gravato da garanzia reale anche se
non godono piu' della prelazione debbono essere ugualmente ammessi al
passivo del fallimento in chirografo. senonche' l' art. 55 l. fall.
e' una regola che si riferisce a tutti i crediti e l' art. 54 della
stessa ha fatto un rinvio alle norme del codice civile soltanto per
la indicazione del tempo, cioe' del limite temporale della prelazione
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| art. 55 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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