Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


137568
IDG810600719
81.06.00719 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bronzini mario
interessi dovuti e non dovuti nel fallimento
nota a trib. prato 18 febbraio 1980
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 300-303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31331
la commentata sentenza esattamente risolve, in modo chiaro e corretto, uno dei problemi piu' dibattuti: quello del riconoscimento o meno degli interessi e la misura degli stessi specie quando trattasi di crediti privilegiati assistiti da pegno, ipoteca o privilegio. gli interessi hanno lo stesso grado di prelazione del credito principale. il fatto che vi sia un' esclusione rispetto a tutto cio' che supera tali limiti dimostra che anche il soddisfacimento degli interessi e' assoggettato alla regola generale della sospensione. la sospensione fa esplicito riferimento alla data della vendita anche per gli interessi preferenziali quando il bene e' gravato da garanzia reale. c' e' chi sostiene che gli interessi successivi alla vendita del bene gravato da garanzia reale anche se non godono piu' della prelazione debbono essere ugualmente ammessi al passivo del fallimento in chirografo. senonche' l' art. 55 l. fall. e' una regola che si riferisce a tutti i crediti e l' art. 54 della stessa ha fatto un rinvio alle norme del codice civile soltanto per la indicazione del tempo, cioe' del limite temporale della prelazione
art. 55 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati