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137577
IDG810600730
81.06.00730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pazzaglia ludovico
evoluzione legislativa in tema di amministrazione di grandi imprese in crisi
nota a trib. roma 17 settembre 1980
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 426-428
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d312209; d18104
il tribunale di roma ha stabilito che il requisito dell' indebitamento, per finanziamenti agevolati, si considera esistente, ove ricorrente con riferimento ad una societa' controllata da almeno un anno. nel caso, la societa' dichiarata fallita controllava solo indirettamente -attraverso altre due societa'- la societa' "agevolata". il raffronto tra l' articolo unico della legge n. 445 del 1980 e l' art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 95 del 1979, poteva far sorgere qualche dubbio, in quanto il citato art. 3 chiarisce che sono soggette ad amministrazione straordinaria (anche) le societa' controllate, direttamente o indirettamente; mentre la legge di modifica non contiene analoga specificazione. peraltro, tenuto conto della nozione generale di controllo, e della disposizione dell' art. 2359 comma 1 n. 3 c.c., deve ritenersi che sia sufficiente, nel caso, il controllo indiretto di societa' "agevolata", e che, per converso, sia sovrabbondante e superflua la precisazione di cui all' art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 95.
l. 13 agosto 1980, n. 445 art. 3 comma 1 lett. b l. 3 aprile 1979, n. 95
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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