| l' a. affronta il problema del garantismo chiarendo preliminarmente i
diversi significati che ad esso possono essere attribuiti. esamina
quindi il garantismo nell' ambito specifico del diritto e del
processo penale, quello che l' a. chiama garantismo giuridico
formale. successivamente ripercorre lo sviluppo del garantismo sul
piano dottrinale a partire dalla concezione classica liberale fino al
c.d. "garantismo dinamico" inteso, questo, come impegno di attuazione
e di trasformazione dell' ordinamento democratico per una maggiore
tutela di interessi soprattutto collettivi. l' a. commenta
criticamente quest' ultima posizione teorica e sostiene che il
"garantismo formale" resta la condizione necessaria, anche se non
sufficiente, per la stabilita' della democrazia, particolarmente in
italia dove il garantismo e' messo a dura prova dal fenomeno
terroristico. anche sul piano della teoria istituzionale, l' a.
giudica essenziale la posizione classica del garantismo pur nella sua
parzialita'. la posizione classica e' essenziale in quanto sistema di
forme e di regole che disciplinano l' ordinamento giuridico e in
particolare la funzione giudiziaria. d' altra parte la sua
parzialita' e' legata al fatto che la posizione garantista classica
trascura la connessione dell' ordinamento giuridico col governo
complessivo dei fenomeni e rapporti sociali, cioe' con la "politica".
in conclusione l' a. esamina il tema della funzione giurisdizionale
in rapporto alle teorie garantiste, soffermandosi sui problemi e le
prospettive che tale rapporto solleva.
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