| la corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1980, n. 45, ha
dichiarato infondata la questione di incostituzionalita', sollevata
in relazione al principio di eguaglianza, dell' art. 2 bis della
legge 12 agosto 1974, n. 351 e dell' art. 1 della legge 23 maggio
1950, n. 253, nella parte in cui, per il caso di morte del
conduttore, tali leggi prevedono il diritto alla proroga della
locazione in favore del coniuge del conduttore stesso e non anche in
favore di chi, in assenza di formale rapporto di coniugio, conviva
con lui more uxorio. l' a. critica la sentenza della corte, in
particolare per l' atteggiamento di totale chiusura che emerge nella
motivazione. essa si limita, infatti, a identificare in ogni
convivenza extramatrimoniale niente piu' che "un rapporto di fatto,
privo di caratteri di stabilita' o certezza e della reciprocita' e
corrispettivita' dei diritti e dei doveri previsti" per i coniugi, i
quali "nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia
legittima". l' a., dopo una riflessione sulle ragioni di tanto rigore
nei confronti della pratica della convivenza more uxorio, avanza l'
ipotesi che la netta chiusura della sentenza in esame costituisca una
risposta in termini di arretramento e una reazione a vere e proprie
fughe in avanti che intorno a questo problema si sono manifestate in
alcuni settori della dottrina e della giurisprudenza in questi ultimi
anni. l' a. esamina queste posizioni e ritiene non potersi estendere
alle coppie conviventi il regime giuridico del coniugio legale. se
mai, sostiene l' a., sarebbe opportuna una realistica ricognizione
dei piu' pressanti bisogni e interessi meritevoli di tutela, che
possono emergere dalle situazioni di convivenza per dare, a ciascuno
di essi soltanto, forme adeguate di riconoscimento e protezione.
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