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137738
IDG810600383
81.06.00383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vellani mario
la nuova legge sui compensi ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per gli incarichi giudiziari
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 34 (1980), fasc. 3, pag. 1015-1019
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d40207
a differenza della precedente legge del 1956, n. 1426, la nuova legge non si limita a regolare i compensi, ma si occupa altresi' della loro liquidazione e del modo di imputazione del relativo provvedimento. quanto alla liquidazione dei compensi essa e' fatta con decreto motivato del giudice (o del pubblico ministero in materia penale) che ha nominato l' ausiliare, il decreto e' comunicato a quest' ultimo ed alle parti, e costituisce "nei procedimenti civili...titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale e' posto il pagamento". la legge n. 319 del 1980 prevede che il decreto di liquidazione del compenso (agli ausiliari ivi menzionati) sia soggetto ad "opposizione" secondo la dizione che si legge nella rubrica dell' art. 11. il termine di venti giorni per l' opposizione decorre dalla comunicazione del decreto; a norma del comma 3 di quell' art. 2. della legge n. 794 del 1942 che e' richiamato appunto per il procedimento, "non e' obbligatorio il ministero del difensore"; l' opposizione e' decisa con "ordinanza non impugnabile", ma soggetta, secondo un' opinione ormai dominante, a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2 cost..
l. 1 dicembre 1956, n. 1426 l. 13 luglio 1965, n. 836 l. 8 luglio 1980, n. 319
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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