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| IDG810800059 | |
| 81.08.00059 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romano alberto
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| pubblico impiego e contrattazione collettiva: aspetti pubblicistici
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| relazione al xxv congresso di studi amministrativi sul tema pubblico
impiego e contrattazione collettiva, varenna 20-22 settembre 1979
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| Giur. cost., an. 25 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 851-909
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d143; d1218
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| l' a. esamina l' istituto della contrattazione collettiva dal suo
nascere fino ai nostri giorni, e nota come si vada sempre piu' verso
l' irrilevanza della distinzione soggettiva tra i vari enti per la
determinazione del trattamento economico dei loro dipendenti. l' a.
esamina la proposta di un atto unitario a livello nazionale (ossia un
decreto presidenziale emanato sulla base di una deliberazione del
consiglio dei ministri) che dovrebbe essere di ricezione degli esiti
della contrattazione collettiva. l' a. sostiene che tale decreto puo'
disciplinare quegli aspetti del rapporto di pubblico impiego
discostandosi dagli esiti della contrattazione collettiva, e puo'
dunque avere un margine di notevole discrezionalita'. l' a. esamina
inoltre il ruolo e gli interessi perseguiti dai sindacati, ponendone
in evidenza soprattutto i limiti settoriali, e le differenze tra
questo tipo di associazioni ed i partiti politici. l' a. sostiene che
i condizionamenti costituzionali impongono che all' esecutivo sia
sempre lasciata la possibilita' di valutare la compatibilita' degli
esiti ai quali e' giunta la contrattazione con gli interessi pubblici
generali il cui perseguimento spetta all' esecutivo stesso. l' a.
sostiene infine che al di la' di ogni applicazione garantistica della
legislazione partecipera' alla contrattazione chiunque sia in grado
di imporsi quale interlocutore necessario in una trattativa che
voglia ristabilire la pace sindacale; e l' esecutivo potra'
discostarsi dai suoi esiti solo se avra' la forza di opporsi ai
sindacati; ed in caso di contrasto l' arbitro finale non potra' che
essere l' opinione pubblica.
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