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137761
IDG810800069
81.08.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ridola paolo
nuovi orientamenti della giurisprudenza della corte costituzionale in tema di liberta' di riunione
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pag. 490-514
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04014
la sentenza n. 11 rappresenta una netta inversione di tendenza della giurisprudenza precedente. da un lato, se e' dubbio che l' esclusione di qualsiasi presunzione nella individuazione della sfera dei promotori, che la corte ha affermato sulla base dell' art. 27, comma 2 cost., sottenda anche una piena consapevolezza dei profili ricostruttivi della dinamica della riunione, il principio affermato dalla corte costituisce certamente un punto di passaggio obbligato per giungere a quella separazione fra promozione della riunione e partecipazione ad essa, che rappresenta il necessario presupposto per ritenere che l' omissione del preavviso non debba tradursi in una menomazione della sfera giuridica dei partecipanti. sotto altro aspetto, non puo' trascurarsi che la corte ha ora rifiutato esplicitamente la tesi che la mancanza del preavviso sia di per se' indizio della pericolosita' della riunione, laddove essa ha precisato che "come riunioni, pur precedute da preavviso, ben possono attentare alla sicurezza e alla pubblica incolumita', cosi' riunioni non precedute da preavviso, possono svolgersi senza che ne siano in alcun modo pregiudicate la sicurezza o l' incolumita' pubblica".
art. 17 cost. art. 27 comma 2 cost. art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
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