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| IDG810800069 | |
| 81.08.00069 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ridola paolo
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| nuovi orientamenti della giurisprudenza della corte costituzionale in
tema di liberta' di riunione
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 6, pag. 490-514
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d04014
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| la sentenza n. 11 rappresenta una netta inversione di tendenza della
giurisprudenza precedente. da un lato, se e' dubbio che l' esclusione
di qualsiasi presunzione nella individuazione della sfera dei
promotori, che la corte ha affermato sulla base dell' art. 27, comma
2 cost., sottenda anche una piena consapevolezza dei profili
ricostruttivi della dinamica della riunione, il principio affermato
dalla corte costituisce certamente un punto di passaggio obbligato
per giungere a quella separazione fra promozione della riunione e
partecipazione ad essa, che rappresenta il necessario presupposto per
ritenere che l' omissione del preavviso non debba tradursi in una
menomazione della sfera giuridica dei partecipanti. sotto altro
aspetto, non puo' trascurarsi che la corte ha ora rifiutato
esplicitamente la tesi che la mancanza del preavviso sia di per se'
indizio della pericolosita' della riunione, laddove essa ha precisato
che "come riunioni, pur precedute da preavviso, ben possono attentare
alla sicurezza e alla pubblica incolumita', cosi' riunioni non
precedute da preavviso, possono svolgersi senza che ne siano in alcun
modo pregiudicate la sicurezza o l' incolumita' pubblica".
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| art. 17 cost.
art. 27 comma 2 cost.
art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
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