| la mancata attuazione della previsione costituzionale di una legge di
organizzazione della presidenza del consiglio trova origine sia nella
difficolta' tecnica di risolvere legislativamente delicati problemi
di ordine costituzionale, sia nel fatto che una regolamentazione
rigida degli istituti di vertice del governo e dei suoi rapporti con
gli altri organi costituzionali non ha mai trovato unanimita' di
consensi. dall' analisi degli attuali poteri ed attribuzioni del
presidente del consiglio, nonche' dalla constatazione che i rapporti
tra il presidente, il consiglio dei ministri e gli altri organi
costituzionali, in assenza della legge di organizzazione, rimangono
affidati alla prassi ed ad una legislazione sporadica, incidentale o
di routine, risalta la necessita', per chi dara' soluzione normativa
al problema presidenza del consiglio, di dosare adeguatamente quanta
parte di essa dovra' trovar forma in un testo legislativo e quanta
invece nei piu' flessibili strumenti di una disciplina fondata sui
principi di autoregolamentazione derivante dalla collegialita' dell'
organo. la legge di organizzazione della presidenza dovrebbe: a)
esprimere, puntualizzandoli, i poteri di direzione, promozione,
coordinamento, mediazione e vigilanza conferiti al presidente, nei
rapporti con gli organi costituzionali, con le comunita'
supernazionali, con le regioni; b) indicare le norme di principio
sulle strutture ministeriali; c) disciplinare il potere normativo del
governo; d) provvedere all' ordinamento della presidenza. inoltre,
sempre nell' ambito dell' ordinamento, andrebbero previsti alcuni
organi collegiali permanenti collaterali al consiglio dei ministri,
mentre tutte le attuali attribuzioni di gestione di organi ed enti
vari (con l' esclusione degli organi ausiliari del governo)
dovrebbero essere ridistribuite fra le competenze ministeriali.
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