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137773
IDG810800286
81.08.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
delfino felice
ambiente, interessi "diffusi" e tutela giurisdizionale
comunicazione al convegno di studi su realta' e prospettive della giustizia amministrativa tenuto a napoli dal 24 al 27 aprile 1980
Diritto e societa', (1980), fasc. 3, pag. 629-640
d1825; d11130
e' fuori di dubbio che, rispetto alla tutela dell' ambiente, oggetto di interessi che non possono essere se non generali, non siano configurabili situazioni soggettive (di singoli cittadini e nemmeno di gruppi di cittadini) in una qualunque guisa differenziate. ma non e' cosi' quando non l' ambiente nella sua oggettivita' si prenda in considerazione, bensi' le utilita' che ciascuna sua porzione e' in grado di offrire: rispetto alle quali nulla impedisce, infatti, che possano costituirsi interessi individuali, suscettibili di assumere anche la consistenza di interessi legittimi. e sono queste, pero', utilita' che, quando non hanno - come non e' affatto necessario che abbiano - valore esclusivamente economico, tendono per loro natura ad offrirsi ai singoli che se ne avvantaggiano con contenuti sempre omogenei. e' precisamente questa peculiarita' che - ad avviso dell' autore - consente di isolare nella categoria degli interessi legittimi il fenomeno degli interessi "diffusi". interessi che, dunque, sono ancora individuali, essendone titolari tutti i soggetti in grado di fruire stabilmente delle utilita' che una data porzione di ambiente puo' offrire, e pero', pur nella omogeneita' della loro posizione, sempre per l' appunto individualmente considerati. sono, cioe', interessi con i quali non e' lecito confondere quelli che invece si definiscono "collettivi"; essendo questi ultimi, per contro, interessi dei quali soltanto la collettivita' in se' puo' dirsi beneficiaria: interessi privi, insomma, di quel carattere della personalita' in difetto del quale non v' e' situazione soggettiva che, almeno allo stato attuale dell' ordinamento, possa essere ammessa a tutela giurisdizionale. il carattere "diffuso" degli interessi di cui si discute incoraggia evidentemente l' aggregarsi degli individui, e quindi favorisce il costituirsi di formazioni sociali. anche a queste deve, dunque, riconoscersi - anche perche' lo impone l' art. 2 cost. - la possibilita' di accedere alla tutela giurisdizionale, e pero' non attraverso un impossibile fenomeno di personalizzazione in testa al gruppo dell' interesse alla salvaguardia dell' ambiente, ma sempre in vista di una soddisfacente e garantita fruizione di quest' ultimo da parte dei singoli associati, come strumento, insomma, di potenziamento e valorizzazione dei loro interessi individuali.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



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