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137782
IDG810800443
81.08.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
capurso antonello
il referendum popolare
Parlamento, an. 26 (1980), fasc. 3-4, pag. 40-42
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021030
l' a. sottolinea che l' insofferenza verso il referendum popolare si e' manifestata in particolar modo allorche' il partito radicale ha provocato la richiesta di numerosi referendum e ottenuto l' indizione di alcuni di essi, e dopo gli interventi legislativi del parlamento su alcune delle disposizioni oggetto del referendum e le pronunce della corte costituzionale sull' ammissibilita' di essi, nonche' sulla legittimita' costituzionale dell' art. 39 della l. 25 maggio 1970, n. 352, e su un conflitto di attribuzione con il potere giudiziario sollevato dal comitato promotore dei referendum medesimi. sono state cosi' presentate alle camere, nella precedente legislatura, una proposta di legge di revisione dell' art. 75 cost., di iniziativa democristiana, per portare il numero dei sottoscrittori della richiesta di referendum da 500.000 a 1.000.000, e una proposta di legge ordinaria, di iniziativa di parlamentari comunisti, per consentire la richiesta di referendum solo dopo tre anni dall' entrata in vigore della legge abroganda. mentre non si pone alcun ostacolo di ordine normativo alla prima proposta, non sembra invece compatibile con l' art. 75 cost. la seconda proposta, giacche', prevedendo la esclusione della richiesta di referendum nei tre anni successivi all' emanazione di una legge, contrasta con la norma costituzionale che attribuisce al legislatore ordinario soltanto la determinazione delle "modalita' di attuazione" del referendum (e non gia' di quelle di non attuazioneé).
art. 75 cost. art. 138 cost. l. 25 maggio 1970, n. 352
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