| l' a. sottolinea che l' insofferenza verso il referendum popolare si
e' manifestata in particolar modo allorche' il partito radicale ha
provocato la richiesta di numerosi referendum e ottenuto l' indizione
di alcuni di essi, e dopo gli interventi legislativi del parlamento
su alcune delle disposizioni oggetto del referendum e le pronunce
della corte costituzionale sull' ammissibilita' di essi, nonche'
sulla legittimita' costituzionale dell' art. 39 della l. 25 maggio
1970, n. 352, e su un conflitto di attribuzione con il potere
giudiziario sollevato dal comitato promotore dei referendum medesimi.
sono state cosi' presentate alle camere, nella precedente
legislatura, una proposta di legge di revisione dell' art. 75 cost.,
di iniziativa democristiana, per portare il numero dei sottoscrittori
della richiesta di referendum da 500.000 a 1.000.000, e una proposta
di legge ordinaria, di iniziativa di parlamentari comunisti, per
consentire la richiesta di referendum solo dopo tre anni dall'
entrata in vigore della legge abroganda. mentre non si pone alcun
ostacolo di ordine normativo alla prima proposta, non sembra invece
compatibile con l' art. 75 cost. la seconda proposta, giacche',
prevedendo la esclusione della richiesta di referendum nei tre anni
successivi all' emanazione di una legge, contrasta con la norma
costituzionale che attribuisce al legislatore ordinario soltanto la
determinazione delle "modalita' di attuazione" del referendum (e non
gia' di quelle di non attuazioneé).
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