| l' a., partendo dalla premessa che non esiste nessun argomento per
escludere il delitto di diffamazione nel caso in cui tra l' agente ed
il soggetto passivo sussista un rapporto di subordinazione
gerarchica, si sofferma ad analizzare l' oggetto della tutela
giuridica negli artt. 191 e 227 c.p.mil.p.. le 2 norme, pur operando
in due campi distinti e tra loro non assimilabili, tutelano il
medesimo bene individuale: l' onore. occorre, quindi, individuare i
compiti e i caratteri differenziati delle 2 fattispecie. in ordine a
questa differenza esistono due diverse tendenze giurisprudenziali:
una fa leva sulla qualita' militare o meno delle persone cui e'
rivolta l' ingiuria o la diffamazione, l' altra nella presenza fisica
o meno delle medesime persone. quest' ultima tendenza, che e' la piu'
recente, non convince, in quanto la presenza o l' assenza fisica dei
destinatari delle espressioni offensive sono inidonee a fondare una
differenza per loro equivocita'. l' elemento che segna la linea di
demarcazione fra le 2 norme e' dato dalla qualita' personale degli
interlocutori, che vengono configurati come "persone" nell' art. 227
e come "militari" nell' art. 191 c.p.mil.p..
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