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137788
IDG810900200
81.09.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
messina rino
il reato esclusivamente militare
Rass. giust. mil., an. 5 (1979), fasc. 4-6, pag. 198-270
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5501
secondo l' a. il concetto di reato esclusivamente militare e' oggi di creazione legislativa e non dottrinaria. l' esigenza di questa innovazione legislativa e' individuabile nella necessita' di limitare entro confini ragionevoli l' istituto della recidiva. che il reato militare sia di pura creazione legislativa e' facilmente dimostrabile dal fatto che la non applicazione delle 3 uniche norme di parte generale del codice penale militare di pace, che fanno riferimento al reato esclusivamente militare, non comporterebbe nessun effetto rilevante nel sistema. l' a. si occupa poi dei 2 ulteriori campi sui quali il concetto di reato esclusivamente militare sembra manifestare i suoi influssi: quelli occupati dai trattati di estradizione e dai decreti di amnistia e indulto. dopo una brevissima indagine sugli eventuali risvolti "rituali" della questione, messina espone i risultati della lettura testuale dell' art. 37 comma 2 c.p.mil.p., salvo considerare anche la disposizione in chiave piu' sostanziale (interpretazione teleologica del codice di pace).
art. 48 c.p.mil.p. art. 57 c.p.mil.p. art. 214 c.p.mil.p. art. 264 c.p.mil.p. art. 37 comma 2 c.p.mil.p. art. 103 comma 3 cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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