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| IDG810600654 | |
| 81.06.00654 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro mario
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| impugnazione della convenzione per il rilascio di una licenza
edilizia, e competenza giurisdizionale
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| osservazioni a cass. 10 luglio 1980, n. 4429
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2096-2097
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| d12002
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| la sentenza annotata dichiara che l' autorita' giudiziaria ordinaria
e' competente a conoscere in via esclusiva, dell' opposizione verso
ingiunzione ex t.u. 14 aprile 1910 n. 619, solo ove questa abbia
oggetto vizi o motivi di illegittimita', che investano l' ingiunzione
come atto a se stante. se invece la controversia riguarda il diverso
atto da cui deriva la pretesa dell' ente di procedere ad esecuzione,
la vertenza dovra' essere proposta dinanzi al giudice competente
secondo le regole generali. ove poi, sotto il vigore della l. 6
agosto 1967 n. 765, il comune abbia rilasciato licenza edilizia, con
obbligo, per il beneficiario, di pagare una somma pari all' importo
delle opere di urbanizzazione primaria, (da eseguirsi a cura ed a
spese del comune) e' devoluta alla giurisdizione dei giudici
amministrativi la controversia nella quale il privato deduca che l'
impegno di pagamento gli era stato imposto illegittimamente, non
essendo tale obbligo previsto dalla legge e preesistendo le opere di
urbanizzazione al rilascio della licenza stessa. l' a. considera
ineccepibili le conclusioni della massima, sulla scorta dei rilievi
che essa pone, ma rileva che la giurisdizione si deve determinare
sulla base del petitum sostanziale, cioe' sulla base delle concrete
posizioni soggettive fatte valere, e della natura effettiva della
controversia. sulla base di queste considerazioni, precisa che si
tratta di diritti soggettivi e di rapporti obbligatori, sui quali non
puo' negarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
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| l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 10 l. 17 agosto 1942, n. 1150
r.d. 14 aprile 1910, n. 619
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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