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| IDG810600658 | |
| 81.06.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nuzzo mario
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| sulla rilevabilita' d' ufficio del difetto di forma convenzionale
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| nota a cass. 9 febbraio 1980, n. 909
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2239-2242
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d306032
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| la massima annotata dichiara che il difetto della forma convenzionale
di cui all' art. 1352 c.c. -che ha un' ampia portata, e si riferisce
a qualsiasi fatto negoziale con cui le parti si impegnino ad adottare
una certa forma per la prestazione di un consenso futuro- e'
rilevabile ex officio dal giudice. secondo l' a., la suprema corte,
affermando che la mancanza di forma convenzionale determina la
nullita', inefficacia, inesistenza del negozio realizzato in forma
diversa, non fornisce un' adeguata risposta alle concezioni
attualmente dominanti in tema di forma e di nullita' del negozio
giuridico. dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nell'
affermare che le parti possono convenzionalmente modificare o privare
di effetti il patto sulla forma, ed e' opinione prevalente che questa
convenzione possa risultare anche da comportamenti concludenti, e che
tra questi sia da considerare anche la successiva conclusione del
contratto senza l' uso della forma convenuta. per questo motivo l' a.
esclude che nel nostro ordinamento esista un principio generale,
secondo il quale la mancanza di forma convenzionale deve essere
rilevata d' ufficio dal giudice.
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| art. 1352 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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