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Documento


137813
IDG810600658
81.06.00658 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nuzzo mario
sulla rilevabilita' d' ufficio del difetto di forma convenzionale
nota a cass. 9 febbraio 1980, n. 909
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2239-2242
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d306032
la massima annotata dichiara che il difetto della forma convenzionale di cui all' art. 1352 c.c. -che ha un' ampia portata, e si riferisce a qualsiasi fatto negoziale con cui le parti si impegnino ad adottare una certa forma per la prestazione di un consenso futuro- e' rilevabile ex officio dal giudice. secondo l' a., la suprema corte, affermando che la mancanza di forma convenzionale determina la nullita', inefficacia, inesistenza del negozio realizzato in forma diversa, non fornisce un' adeguata risposta alle concezioni attualmente dominanti in tema di forma e di nullita' del negozio giuridico. dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nell' affermare che le parti possono convenzionalmente modificare o privare di effetti il patto sulla forma, ed e' opinione prevalente che questa convenzione possa risultare anche da comportamenti concludenti, e che tra questi sia da considerare anche la successiva conclusione del contratto senza l' uso della forma convenuta. per questo motivo l' a. esclude che nel nostro ordinamento esista un principio generale, secondo il quale la mancanza di forma convenzionale deve essere rilevata d' ufficio dal giudice.
art. 1352 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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