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| IDG810600659 | |
| 81.06.00659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sandulli piero
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| in tema di opposizione di terzo ordinaria e di verifica della
giurisdizione
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| nota a cass. 19 novembre 1979, n. 6023
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2245-2251
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d4240
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| secondo la sentenza annotata, e' inammissibile il ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del
giudizio di opposizione di terzo ordinaria, poiche' e' precluso dalla
sentenza di merito opposta. l' a. pone due quesiti: a) se la sentenza
resa tra le parti originarie nel giudizio cui sia rimasto estraneo il
terzo opponente, possa considerarsi emessa in un processo diverso da
quello promosso ex art. 404 comma i c.p.c.; b) se l' opposizione di
terzo ordinaria costituisca un normale mezzo d' impugnazione volto a
permettere al terzo l' ingresso in un giudizio instaurato tra due
parti, per tutelare la propria posizione sostanziale. rispetto a
questi quesiti l' a. afferma che l' opposizione di terzo e' da
considerarsi mezzo d' impugnazione straordinario che interviene di
fronte al passaggio in giudicato della sentenza di merito, e che si
considera terzo il contitolare del diritto soggettivo azionato che
non avendo preso parte al giudizio, lamenti di essere stato leso
dalla sentenza, e tenda al riesame del merito nei limiti a lui
relativi. per quello che riguarda quindi la disciplina dell'
opposizione di terzo, l' a. concorda con la dottrina dominante ed
afferma che non costituisce un giudizio autonomo rispetto a quello
concluso con la sentenza opposta, ma solo un procedimento che tende
ad introdurre un terzo in un rapporto processuale che lo aveva
escluso, si opta di conseguenza per l' unicita' del processo.
rispetto al problema specifico della massima annotata, l' a. conclude
poi che la sentenza resa nel giudizio intercorso tra le parti
originarie a contraddittorio non integro e' sentenza sul merito della
controversia, per cui, tale sentenza opposta preclude l' esperimento
del regolamento di giurisdizione.
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| art. 41 c.p.c.
art. 404 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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