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137814
IDG810600659
81.06.00659 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sandulli piero
in tema di opposizione di terzo ordinaria e di verifica della giurisdizione
nota a cass. 19 novembre 1979, n. 6023
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2245-2251
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d4240
secondo la sentenza annotata, e' inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del giudizio di opposizione di terzo ordinaria, poiche' e' precluso dalla sentenza di merito opposta. l' a. pone due quesiti: a) se la sentenza resa tra le parti originarie nel giudizio cui sia rimasto estraneo il terzo opponente, possa considerarsi emessa in un processo diverso da quello promosso ex art. 404 comma i c.p.c.; b) se l' opposizione di terzo ordinaria costituisca un normale mezzo d' impugnazione volto a permettere al terzo l' ingresso in un giudizio instaurato tra due parti, per tutelare la propria posizione sostanziale. rispetto a questi quesiti l' a. afferma che l' opposizione di terzo e' da considerarsi mezzo d' impugnazione straordinario che interviene di fronte al passaggio in giudicato della sentenza di merito, e che si considera terzo il contitolare del diritto soggettivo azionato che non avendo preso parte al giudizio, lamenti di essere stato leso dalla sentenza, e tenda al riesame del merito nei limiti a lui relativi. per quello che riguarda quindi la disciplina dell' opposizione di terzo, l' a. concorda con la dottrina dominante ed afferma che non costituisce un giudizio autonomo rispetto a quello concluso con la sentenza opposta, ma solo un procedimento che tende ad introdurre un terzo in un rapporto processuale che lo aveva escluso, si opta di conseguenza per l' unicita' del processo. rispetto al problema specifico della massima annotata, l' a. conclude poi che la sentenza resa nel giudizio intercorso tra le parti originarie a contraddittorio non integro e' sentenza sul merito della controversia, per cui, tale sentenza opposta preclude l' esperimento del regolamento di giurisdizione.
art. 41 c.p.c. art. 404 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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