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137818
IDG810600666
81.06.00666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grigoli michele
in merito alla validita' di una clausola di irresponsabilita' del vettore marittimo per i danni subiti dalla merce dopo la scaricazione
nota a trib. venezia 2 gennaio 1980
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2310-2311
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d317401; d93434
secondo la pronuncia annotata e' valida la clausola della polizza di carico che esoneri il vettore per i danni subiti dalla merce dopo la scaricazione, essendo conforme all' art. 7 conv. di bruxelles 25 agosto 1924 e all' art. 424 c. nav. detta clausola non deve essere approvata per iscritto, allorche' la forma del contratto di trasporto sia regolata da una legge straniera che non contempli una disposizione analoga all' art. 1341 c.c.. l' a. non concorda con la seconda parte di tale decisione, in quanto essa adduce solo il generico assioma che le disposizioni che subordinano la validita' di patti contrattuali e specifiche formalita' di approvazione attengono alla forma dell' atto, non alla sua sostanza, senza preoccuparsi di accertare la portata dell' art. 1341 c.c.. tale norma, in quanto principio di ordine pubblico che tende a tutelare la liberta' economica della parte esclude qualsiasi prospettiva di operativita' della disciplina di diritto internazionale privato, per cui tale norma e' l' unica applicabile dal giudice italiano. al di la' di questo e' pero' giusto non considerare responsabile il vettore per la perdita o avaria delle cose trasportate, fino al momento in cui le riconsegna al destinatario, in quanto cio' e' conforme con la citata convenzione e con l' art. 424 c. nav..
art. 1341 c.c. art. 424 c. nav. art. 7 l. 9 luglio 1929, n. 1638
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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