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| IDG810600668 | |
| 81.06.00668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| brancadoro gianluca
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| limiti di liceita' allo storno di dipendenti e di ausiliari autonomi
dell' imprenditore
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| nota a pret. latina 10 dicembre 1979
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2324-2333
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d311330
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| secondo la decisione annotata il mero passaggio di lavoratori da un'
azienda all' altra che prometta miglioramenti economici e di
carriera, non e' di per se' qualificabile come storno illecito di
dipendenti. per il verificarsi di questa fattispecie bisogna avere
riguardo ad una serie di elementi, quali la qualita' e il numero
degli stornati; i metodi usati per convincere i lavoratori a passare
alle proprie dipendenze, in sintesi, l' esistenza di un disegno
mirante a disgregare l' azienda del concorrente. e' lecito il
tentativo di storno rientrante nella normale ricerca del mercato
lavorativo che qualsiasi azienda pone in essere in occasione di nuove
assunzioni. secondo l' a. lo storno illecito di dipendenti e'
qualificato concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3: non e' illecito lo
storno di dipendenti se si conforma ai canoni della correttezza
professionale, risultante da una valutazione comparativa degli
interessi meritevoli di tutela dei soggetti attivi e passivi cui l'
atto di concorrenza si riferisce. l' ordinanza annotata e'
apprezzabile in quanto fornisce una serie di elementi utilizzabili
per la configurazione della fattispecie illecita dello storno: la
valutazione sui metodi impiegati per l' attuazione dello storno; la
capacita' professionale del dipendente stornato; il numero dei
dipendenti stornati, cioe' la sistematicita' dello storno; l' intento
di disorganizzare l' azienda concorrente, (ma l' a. considera
fuorviante tale indagine psicologica e volontaristica, in quanto del
tutto estranea alla disciplina della concorrenza sleale); l' evento
storico del passaggio dei lavoratori dall' una all' altra azienda che
viene considerato solo se e' illecito lo storno; la ragionevolezza
delle assunzioni dei dipendenti stornati, (es. aumento di stipendio),
ma l' a. considera l' opinione infondata, in quanto anche se le
assunzioni sono giustificate cio' non esclude la possibilita' dell'
illiceita' dello storno. l' a. conclude poi ammettendo esplicitamente
la possibilita' di esistenza dello storno di collaboratori, cioe'
degli ausiliari autonomi dell' imprenditore.
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| art. 2598 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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