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137820
IDG810600668
81.06.00668 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brancadoro gianluca
limiti di liceita' allo storno di dipendenti e di ausiliari autonomi dell' imprenditore
nota a pret. latina 10 dicembre 1979
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2324-2333
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d311330
secondo la decisione annotata il mero passaggio di lavoratori da un' azienda all' altra che prometta miglioramenti economici e di carriera, non e' di per se' qualificabile come storno illecito di dipendenti. per il verificarsi di questa fattispecie bisogna avere riguardo ad una serie di elementi, quali la qualita' e il numero degli stornati; i metodi usati per convincere i lavoratori a passare alle proprie dipendenze, in sintesi, l' esistenza di un disegno mirante a disgregare l' azienda del concorrente. e' lecito il tentativo di storno rientrante nella normale ricerca del mercato lavorativo che qualsiasi azienda pone in essere in occasione di nuove assunzioni. secondo l' a. lo storno illecito di dipendenti e' qualificato concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3: non e' illecito lo storno di dipendenti se si conforma ai canoni della correttezza professionale, risultante da una valutazione comparativa degli interessi meritevoli di tutela dei soggetti attivi e passivi cui l' atto di concorrenza si riferisce. l' ordinanza annotata e' apprezzabile in quanto fornisce una serie di elementi utilizzabili per la configurazione della fattispecie illecita dello storno: la valutazione sui metodi impiegati per l' attuazione dello storno; la capacita' professionale del dipendente stornato; il numero dei dipendenti stornati, cioe' la sistematicita' dello storno; l' intento di disorganizzare l' azienda concorrente, (ma l' a. considera fuorviante tale indagine psicologica e volontaristica, in quanto del tutto estranea alla disciplina della concorrenza sleale); l' evento storico del passaggio dei lavoratori dall' una all' altra azienda che viene considerato solo se e' illecito lo storno; la ragionevolezza delle assunzioni dei dipendenti stornati, (es. aumento di stipendio), ma l' a. considera l' opinione infondata, in quanto anche se le assunzioni sono giustificate cio' non esclude la possibilita' dell' illiceita' dello storno. l' a. conclude poi ammettendo esplicitamente la possibilita' di esistenza dello storno di collaboratori, cioe' degli ausiliari autonomi dell' imprenditore.
art. 2598 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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