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| IDG810600669 | |
| 81.06.00669 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dogliotti massimo
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| tutela dell' immagine e provvedimenti d' urgenza
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| nota a pret. roma 22 gennaio 1979
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 10, pt. 1, pag. 2336-2341
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d04010
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| secondo la pronuncia annotata la misura cautelare della pubblicazione
del provvedimento d' urgenza non e' diretta ad impedire l' uso dell'
immagine senza il consenso, bensi' il pregiudizio che ne deriva all'
onore o alla reputazione, con la conseguenza che, ove tale
pregiudizio non sussista, il diritto potra' essere protetto soltanto
nei modi ordinari dell' azione risarcitoria. l' a. espone alcune
perplessita' rispetto alla determinazione del contenuto e dei limiti
della tutela dell' immagine che viene compiuta dal pretore. infatti,
se il giudice ordinario respinge la domanda principale per difetto di
giurisdizione (come si verifica nella sentenza annotata) esso non
puo' incidere sull' abuso, ma potrebbe invece accertare l' assenza
del consenso da parte della ricorrente, la dichiarazione di
illegittimita' dell' atto amministrativo, la misura della
pubblicazione del dispositivo della pronuncia, ma solo in caso di
pregiudizio (che nella specie non sussiste). dunque il pretore
finisce per negare ogni tutela del diritto all' immagine, essendo del
tutto inadeguata in tale ambito l' azione risarcitoria. se poi la
fonte della tutela del diritto all' immagine sta nell' art. 2043 c.c.
e nell' art. 10 c.c., e se l' art. 700 c.p.c. richiede un pregiudizio
grave ed irreparabile per il ricorso d' urgenza, non si vede perche'
tale pregiudizio dovrebbe esclusivamente riferirsi all' onore ed alla
reputazione (e non ad altre ipotesi meritevoli di tutela.) l' a.
afferma infatti che in questo modo il diritto all' immagine non
sarebbe tutelato di per se', ma solo indirettamente in quanto vi sia
lesione dell' onore della reputazione.
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| art. 10 c.c.
art. 700 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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