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137850
IDG810601022
81.06.01022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lunarelli stefano
le bandiere di convenienza, e l' evolversi dei principi di liberta' di navigazione e di commercio marittimo
Dir. maritt., s. 3, an. 82 (1980), fasc. 3, pag. 400-457
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d843; d93201; d93202; d8415
lo sfruttamento delle bandiere di convenienza e' divenuto in questi ultimi decenni un espediente sempre piu' diffuso, che consente, ad un alto numero di soggetti economici, di usufruire dei sistemi fiscali piu' vantaggiosi e di eludere gli obblighi, le limitazioni e i controlli imposti dalle legislazioni dei propri stati. in seno alla prima conferenza delle nazioni unite sul diritto del mare si tento' di arginare questo fenomeno, palesemente illegittimo alla luce di rilevanti principi del diritto internazionale generale, furono posti limiti all' arbitrio dello stato nel consentirne l' iscrizione sui propri registri: ne scaturi' l' art. 5 della convenzione sull' alto mare del 1958 che sancisce il principio del "genuine link": tale principio non ha pero' trovato nella pratica un' adeguata applicazione, e non ha costituito un ostacolo efficace al dilagare delle bandiere di comodo. risultati limitati hanno avuto anche le iniziative interne ai singoli stati. e' solo recentemente che il grave problema e' tornato al centro dell' attenzione della comunita' internazionale, anche su impulso degli stati in via di sviluppo da poco avvicinatisi al traffico marittimo e interessati alla soppressione della pratica delle registrazioni di comodo. il 10 febbraio 1978 l' apposito gruppo di lavoro creato dall' unctad ha emanato la sua prima risoluzione, in cui ribadisce, tra l' altro, la necessita' di un collegamento non solo formale tra lo stato e la nave che ne batte la bandiera ma rilevante puo' essere in questa materia anche l' evoluzione che sta attraversando il diritto del mare, caratterizzata, tra l' altro, dalla compressione del principio della liberta' della navigazione - uno dei tradizionali supporti giuridici delle bandiere di convenienza - e dall' ampliamento delle ipotesi di possibile intervento in alto mare di uno stato su navi di nazionalita' straniera. e' inoltre significativo il fatto che da convenzioni ed atti internazionali emerga sempre piu' netta l' esigenza che lo stato risponda per i danni causati dalle navi battenti la propria bandiera.
art. 5 conv. ginevra 1958 (alto mare)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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