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| IDG810601022 | |
| 81.06.01022 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lunarelli stefano
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| le bandiere di convenienza, e l' evolversi dei principi di liberta'
di navigazione e di commercio marittimo
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| Dir. maritt., s. 3, an. 82 (1980), fasc. 3, pag. 400-457
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d843; d93201; d93202; d8415
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| lo sfruttamento delle bandiere di convenienza e' divenuto in questi
ultimi decenni un espediente sempre piu' diffuso, che consente, ad un
alto numero di soggetti economici, di usufruire dei sistemi fiscali
piu' vantaggiosi e di eludere gli obblighi, le limitazioni e i
controlli imposti dalle legislazioni dei propri stati. in seno alla
prima conferenza delle nazioni unite sul diritto del mare si tento'
di arginare questo fenomeno, palesemente illegittimo alla luce di
rilevanti principi del diritto internazionale generale, furono posti
limiti all' arbitrio dello stato nel consentirne l' iscrizione sui
propri registri: ne scaturi' l' art. 5 della convenzione sull' alto
mare del 1958 che sancisce il principio del "genuine link": tale
principio non ha pero' trovato nella pratica un' adeguata
applicazione, e non ha costituito un ostacolo efficace al dilagare
delle bandiere di comodo. risultati limitati hanno avuto anche le
iniziative interne ai singoli stati. e' solo recentemente che il
grave problema e' tornato al centro dell' attenzione della comunita'
internazionale, anche su impulso degli stati in via di sviluppo da
poco avvicinatisi al traffico marittimo e interessati alla
soppressione della pratica delle registrazioni di comodo. il 10
febbraio 1978 l' apposito gruppo di lavoro creato dall' unctad ha
emanato la sua prima risoluzione, in cui ribadisce, tra l' altro, la
necessita' di un collegamento non solo formale tra lo stato e la nave
che ne batte la bandiera ma rilevante puo' essere in questa materia
anche l' evoluzione che sta attraversando il diritto del mare,
caratterizzata, tra l' altro, dalla compressione del principio della
liberta' della navigazione - uno dei tradizionali supporti giuridici
delle bandiere di convenienza - e dall' ampliamento delle ipotesi di
possibile intervento in alto mare di uno stato su navi di
nazionalita' straniera. e' inoltre significativo il fatto che da
convenzioni ed atti internazionali emerga sempre piu' netta l'
esigenza che lo stato risponda per i danni causati dalle navi
battenti la propria bandiera.
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| art. 5 conv. ginevra 1958 (alto mare)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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