Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


137856
IDG810601061
81.06.01061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro alfio
puo' il giudice della separazione assegnare l' abitazione della cassa famigliare al coniuge cui non vengono affidati i figli?
nota a cass. sez. i 19 giugno 1980, n. 3900
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 140-145
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30127
la massima che si annota dichiara che in materia di separazione dei coniugi, l' addebitabilita' va intesa come riferibilita' di un atto al comportamento volontario di persona capace d' intendere e di volere. il giudice puo' disporre l' attribuzione della casa familiare in favore del coniuge economicamente piu' debole, al quale non sia stata addebitata la separazione, anche se lo stesso non e' affidatario della prole. l' a. non concorda con tale decisione: infatti il potere di scelte del giudice riguardo all' assegnazione della casa sorge soltanto quando vi sia, da una parte, il coniuge titolare del diritto di godimento reale o personale sulla casa familiare, e dall' altra, vi sia il coniuge affidatario o con il quale convivano i figli. al di fuori di questa ipotesi, il giudice non ha alcun potere di privilegiare il coniuge che, pur avendo il diritto al mantenimento, non abbia avuto affidati i figli o non conviva con gli stessi. l' assegnazione della casa familiare spetta al coniuge che pur non essendo titolare di alcun diritto reale personale di godimento sulla stessa, sia affidatario dei figli minori, oppure al coniuge con il quale convivano i figli maggiorenni che abbiano ancora diritto al mantenimento.
art. 151 c.c. art. 155 c.c. art. 156 c.c. art. 33 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 36 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 37 l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati