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| IDG810601061 | |
| 81.06.01061 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| finocchiaro alfio
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| puo' il giudice della separazione assegnare l' abitazione della cassa
famigliare al coniuge cui non vengono affidati i figli?
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| nota a cass. sez. i 19 giugno 1980, n. 3900
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| Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 140-145
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d30127
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| la massima che si annota dichiara che in materia di separazione dei
coniugi, l' addebitabilita' va intesa come riferibilita' di un atto
al comportamento volontario di persona capace d' intendere e di
volere. il giudice puo' disporre l' attribuzione della casa familiare
in favore del coniuge economicamente piu' debole, al quale non sia
stata addebitata la separazione, anche se lo stesso non e'
affidatario della prole. l' a. non concorda con tale decisione:
infatti il potere di scelte del giudice riguardo all' assegnazione
della casa sorge soltanto quando vi sia, da una parte, il coniuge
titolare del diritto di godimento reale o personale sulla casa
familiare, e dall' altra, vi sia il coniuge affidatario o con il
quale convivano i figli. al di fuori di questa ipotesi, il giudice
non ha alcun potere di privilegiare il coniuge che, pur avendo il
diritto al mantenimento, non abbia avuto affidati i figli o non
conviva con gli stessi. l' assegnazione della casa familiare spetta
al coniuge che pur non essendo titolare di alcun diritto reale
personale di godimento sulla stessa, sia affidatario dei figli
minori, oppure al coniuge con il quale convivano i figli maggiorenni
che abbiano ancora diritto al mantenimento.
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| art. 151 c.c.
art. 155 c.c.
art. 156 c.c.
art. 33 l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 36 l. 19 maggio 1975, n. 151
art. 37 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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