| la massima in epigrafe afferma che si ha adempimento del terzo quando
il suo intervento avviene al di fuori di ogni rapporto di
rappresentanza, e' spontaneo, unilaterale, e non dipendente da
precedenti accordi o convenzioni. il terzo adempiente l' obbligo
altrui puo' esercitare l' azione di ripetizione di indebito
oggettivo, quando l' obbligo altrui risulti inesistente, e puo' anche
far valere l' inesistenza del negozio cui e' estraneo al fine di
ottenere la restituzione del pagamento. l' a. rileva che la s.c.,
dopo aver qualificato la fattispecie in esame come adempimento del
terzo, si pone il problema dell' imputabilita' del pagamento, al fine
di rispondere al quesito sulla titolarita' del diritto alla
restituzione, quando l' obbligo del debitore risulti inesistente. su
questo piano l' a. resta perplesso per argomentare della sentenza, in
quanto il pagamento appartiene al terzo ed e' una prestazione che ha
funzione satisfattiva del credito, senza attuare l' obbligo del
debitore, mentre la s.c. costruisce addirittura l' adempimento del
terzo in chiave non negoziale. inoltre la cassazione giustifica, ai
fini dell' azione di ripetizione dell' indebito, la legittimazione
del terzo in quanto riferentesi ad una vera e propria inesistenza del
contratto, censurabile da qualunque interessato, compiendo una
sostanziale confusione tra azione di accertamento dell' inefficacia
della causa solvendi, ed azione di ripetizione, non comprendendo che
il terzo adempiente, attore in ripetizione d' indebito, fa valere una
inefficacia della causa di attribuzione che gli e' personale e non
altrui.
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