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137864
IDG810601072
81.06.01072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
sulla intrasmissibilita' iure hereditatis del diritto alla cessione in proprieta' di un alloggio economico e popolare
osservazioni a cass. sez. un. 13 ottobre 1980, n. 5460
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 66-68
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d18207
la massima in epigrafe osserva che non e' trasmissibile iure hereditatis, il diritto dell' assegnatario di un alloggio economico e popolare alla cessione in proprieta' dell' alloggio medesimo. l' art. 1614 c.c. che prevede in caso di morte del locatore la continuazione del contratto con gli eredi, non e' applicabile nei rapporti di locazione posti in essere dagli istituti autonomi case popolari. l' a. ritiene che la situazione dell' assegnatario di un alloggio economico e' di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, e concorda con la sentenza che si annota, anche osservando che la pretesa a divenire proprietario di un alloggio economico viene configurata diversamente a seconda dell' ente costruttore (i.a.c.p., lo stato, altri enti pubblici): per questo non si possono avere soluzioni valevoli per tutte le fattispecie. nel caso di specie, e' cosi' giusto escludere la trasmissibilita' iure hereditatis del diritto stesso, rifacendosi al d.p.r. n. 2 del 1959.
art. 10 d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2 art. 25 d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2 l. 27 aprile 1962, n. 231 art. 1614 c.c. r.d. 28 aprile 1938, n. 1165
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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