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137865
IDG810601073
81.06.01073 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro mario
e' ammissibile una duplice pronuncia dello stesso divorzio?
osservazioni a cass. sez i 16 ottobre 1980 n. 5572
Giust. civ., an. 31 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 49
d30126; d9462
la pronuncia in epigrafe osserva che la domanda intesa ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico riguarda un petitum diverso, rispetto alla domanda di scioglimento del matrimonio civile. pertanto la prima puo' essere proposta anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto, tra le stesse parti, lo scioglimento del matrimonio, sull' erroneo presupposto che si trattasse di matrimonio civile. l' a. non condivide le conclusioni della sentenza, in quanto la distinzione tra "scioglimento del matrimonio civile" e "cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso" e' solo apparente; il giudice non e' vincolato sul punto alla richiesta della parte; il petitum del divorzio e' sempre lo stesso, cioe' il venir meno degli effetti civili del vincolo matrimoniale. contro la primitiva sentenza passata in giudicato, oggetto di un errore di fatto (aver ritenuto il matrimonio in essere tra le parti civile invece che concordatario trascritto) le parti potevano solo ricorrere alla impugnazione di cui all' art. 395 n. 4 c.p.c..
art. 2907 c.c. art. 1 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 395 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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