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137903
IDG811200251
81.12.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bozzi giuseppe
se ai ricorsi gerarchici impropri sia applicabile la disciplina del silenzio-rigetto prevista dall' art. 6 d.p.r. 24 novembre 197. n. 119
Foro amm., an. 56 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1621-1627
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d1512; d15124
l' a., prendendo atto delle controversie sorte tra tar e consiglio di stato riguardo alla applicabilita' della disciplina del silenzio rigetto al ricorso gerarchico improprio ed in particolare al ricorso alla commissione centrale in materia di assegnazione di alloggio sociale, attraverso una analisi dell' art. 1 della l. n. 1199 1971 ritiene non applicabile l' istituto del silenzio rifiuto al ricorso gerarchico improprio per una serie di motivazioni, non ultima quella di natura razionale, considerando il fatto che talvolta vi sono esigenze istruttorie che vanno ben oltre il termine di novanta giorni indicato dalla legge oggetto di disputa. l' a. ritiene comunque applicabile ai ricorsi gerarchici impropri, in assenza di un termine fissato per provvedere, la disciplina dell' art. 25 t.u. n. 3 1957 che ritiene utilizzabile in via generale.
art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1139 art. 1 comma 2 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
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