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137904
IDG811200258
81.12.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonamore nicola
il sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi, elementi costitutivi di un illecito penale scolastico
nota a cass. 15 settembre 1976, n. 8825
Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 1, pag. 100-111
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d120; d12061; d1520; d51113
l' a., traendo spunto dalla fattispecie concreta indicata dalla sentenza in questione, si occupa della, talvolta sottile, distinzione esistente nel nostro ordinamento tra "interesse in atti di ufficio" e "abuso di ufficio" ritenendo che erroneamente la corte di cassazione abbia rilevato qui un reato previsto nell' art. 323 c.p. anziche' quello configurabile dal 324 c.p.. in particolare l' a. ritiene erronea la motivazione della corte che basa la distinzione sul movente del reato ritenendo egli che la sentenza in questione sia dettata dalla diffusa opinione per cui il controllo di legittimita' spettante al giudice ordinario non possa estendersi al rilievo dell' eccesso di potere od almeno al rilievo di quelle figure di vizio che importano un apprezzamento sulla discrezionalita', opinione ancora diffusa nonostante che oggi, con la suddivisione fra abusivita' oggettiva e soggettiva, si sia compiuto un assottigliamento della materia insindacabile del giudice ordinario. piu' radicalmente pero' l' a. ritiene da superare questo "tabu'" poiche' in contrasto con la stessa logica oltre che col diritto, nonche' in evidente difformita' con lo spirito dell' art. 113 cost..
art. 323 c.p. art. 324 c.p.
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