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| IDG811200268 | |
| 81.12.00268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| daniele nicola
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| l' abilitazione all' insegnamento secondario
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| Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 2, pag. 221-247
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d184; d1841; d18453; d14310
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| tracciata secondo fasi di sviluppo una breve storia delle discipline
giuridiche dell' abilitazione all' insegnamento, l' a. si sofferma su
un' analisi delle nuove classi di abilitazione introdotte con il d.m.
2 marzo 1972 da cui deriva che alle procedure di abilitazione possono
essere ammessi solo coloro che siano in possesso di uno dei titoli di
studio tassativamente indicati nelle tabelle allegate ai regolamenti,
titoli che sottostanno ad alcune massime indicate. l' a., che si
sofferma su alcune pronunzie del consiglio di stato, analizza poi i
criteri per conseguire l' abilitazione all' insegnamento della danza
classica e quelli attinenti la composizione della commissione
giudicatrice nel vigente sistema dell' esame-concorso indicando lo
svolgimento delle prove di tali esami e ponendo l' accento sulla l. 6
dicembre 1971 n. 1074 che ha ammesso ai corsi abilitanti speciali gli
insegnanti non di ruolo in base al titolo di studio posseduto dall'
aspirante. procedendo ad illustrare poi, attraverso le pronunce dei
t.a.r., la disciplina in questione, egli delinea un' immagine
complessiva nel cui insieme non deve stupire, a suo avviso, il fatto
che i profughi non hanno diritto ad ottenere l' iscrizione negli albi
professionali per l' insegnamento secondario e questo anche se, pur
mancando del titolo abilitante, lo fossero stati nel loro paese di
provenienza.
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| d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417
l. 18 marzo 1958, n. 297
l. 6 dicembre 1971, n. 1074
d.p.r. 23 aprile 1957, n. 972
art. 28 l. 4 marzo 1952, n. 137
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