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137914
IDG811200268
81.12.00268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
daniele nicola
l' abilitazione all' insegnamento secondario
Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 2, pag. 221-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d184; d1841; d18453; d14310
tracciata secondo fasi di sviluppo una breve storia delle discipline giuridiche dell' abilitazione all' insegnamento, l' a. si sofferma su un' analisi delle nuove classi di abilitazione introdotte con il d.m. 2 marzo 1972 da cui deriva che alle procedure di abilitazione possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio tassativamente indicati nelle tabelle allegate ai regolamenti, titoli che sottostanno ad alcune massime indicate. l' a., che si sofferma su alcune pronunzie del consiglio di stato, analizza poi i criteri per conseguire l' abilitazione all' insegnamento della danza classica e quelli attinenti la composizione della commissione giudicatrice nel vigente sistema dell' esame-concorso indicando lo svolgimento delle prove di tali esami e ponendo l' accento sulla l. 6 dicembre 1971 n. 1074 che ha ammesso ai corsi abilitanti speciali gli insegnanti non di ruolo in base al titolo di studio posseduto dall' aspirante. procedendo ad illustrare poi, attraverso le pronunce dei t.a.r., la disciplina in questione, egli delinea un' immagine complessiva nel cui insieme non deve stupire, a suo avviso, il fatto che i profughi non hanno diritto ad ottenere l' iscrizione negli albi professionali per l' insegnamento secondario e questo anche se, pur mancando del titolo abilitante, lo fossero stati nel loro paese di provenienza.
d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 l. 18 marzo 1958, n. 297 l. 6 dicembre 1971, n. 1074 d.p.r. 23 aprile 1957, n. 972 art. 28 l. 4 marzo 1952, n. 137
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