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| IDG811200270 | |
| 81.12.00270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de simone saverio
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| inammissibilita' per difetto assoluto di rilevanza
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| nota a c. cost. 9 giugno 1971, n. 111
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| Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 3, pag. 414-422
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d0214; d021430; d1422
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| l' a. critica la sentenza in questione ritenendo il giudizio della
corte cost. incompleto perche' limitato agli art. 5 e 128 cost. con
cui il giudice a quo aveva ritenuto in contrasto l' art. 5 del d. n.
400 1936; egli rileva infatti che doveva essere preso in
considerazione anche il principio della buona amministrazione
disciplinato nell' art. 97 cost. confutando alla corte il rilievo di
irrilevanza mosso alla questione in quanto ritenuto errato. seguono
alcune considerazioni attinenti a motivi cronologici di natura
legislativa che dovevano suggerire alla corte una sentenza tale da
poter porre luce sull' interesse o meno della provincia ad occuparsi
del provveditorato agli studi; per la problematica ad essa collegata
l' autore, rilevate le differenze intercorrenti tra manifesta
infondatezza e irrilevanza, conclude ritenendo quello in questione
come uno di quei casi in cui la corte si sarebbe dovuta sentire in
obbligo di tornare a riflettere.
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| sent. c. cost. 9 giugno 1977 n. 111
art. 5 r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400
art. 5 cost.
art. 128 cost.
art. 97 cost.
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