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137916
IDG811200270
81.12.00270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de simone saverio
inammissibilita' per difetto assoluto di rilevanza
nota a c. cost. 9 giugno 1971, n. 111
Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 3, pag. 414-422
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0214; d021430; d1422
l' a. critica la sentenza in questione ritenendo il giudizio della corte cost. incompleto perche' limitato agli art. 5 e 128 cost. con cui il giudice a quo aveva ritenuto in contrasto l' art. 5 del d. n. 400 1936; egli rileva infatti che doveva essere preso in considerazione anche il principio della buona amministrazione disciplinato nell' art. 97 cost. confutando alla corte il rilievo di irrilevanza mosso alla questione in quanto ritenuto errato. seguono alcune considerazioni attinenti a motivi cronologici di natura legislativa che dovevano suggerire alla corte una sentenza tale da poter porre luce sull' interesse o meno della provincia ad occuparsi del provveditorato agli studi; per la problematica ad essa collegata l' autore, rilevate le differenze intercorrenti tra manifesta infondatezza e irrilevanza, conclude ritenendo quello in questione come uno di quei casi in cui la corte si sarebbe dovuta sentire in obbligo di tornare a riflettere.
sent. c. cost. 9 giugno 1977 n. 111 art. 5 r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400 art. 5 cost. art. 128 cost. art. 97 cost.
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