| l' a., alla luce dei decreti delegati del 1974, ritiene, in merito al
periodo di prova atto al conseguimento della promozione al ruolo
ordinario, che tutto l' anno scolastico debba concorrere per il
calcolo del quorum dei 180 giorni effettivi necessari alla
valutazione della prova in cio' scontrandosi con l' opinione dell'
ufficio di coordinamento per l' attuazione dei d.d. del ministero
della pubblica istruzione che introduce il concetto di "funzione
docente", in questo aiutato, secondo l' a., dalla infelice
formulazione dell' art. 59. discorso a parte fa poi riguardo alla
concessione della conferma di ruolo con effetto retroattivo nel caso
di assenze dovute a particolari motivi come la maternita', ritenendo
iniquo il fatto che, in base all' articolo 10 l. n. 1024, solo le
insegnanti elementari e non quelle delle scuole secondarie possano
usufruire, durante il 1 anno di vita del bambino, di un' ora al
giorno per motivi di allattamento, in conclusione auspicando una
collaborazione affinche' il preside od il direttore didattico si
adoprino per permettere, anche alla lavoratrice madre, di dimostrare
le proprie capacita' alla luce dell' attuale ordinamento scolastico.
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