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137939
IDG811200293
81.12.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonamore daniele
provvedimenti d' urgenza (ex art. 700 c.p.c.) nel rapporto di pubblico impiego fra precari e universita'
nota a pret. pi 30 luglio 1977 pret. bologna 24 aprile 1978 pret. roma 6 marzo 1978
Riv. giur. scuola, an. 18 (1979), fasc. 6, pag. 954-986
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d143; d18440; d419; d406
l' a., nel tentativo di mettere ordine sulla problematica del rapporto tra precari ed universita', raccoglie le statuizioni precedenti ed analizza qui le ordinanze dei pretori inerenti il diritto dei precari a valersi dell' art. 700 c.p.c.. in particolare egli rileva come per tale questione incentrata nella ordinanza del pretore di pisa, sia dato il via alle motivazioni assumendo il carattere pregiudiziale della questione sulla giurisdizione, il che ha portato i pretori di pisa, bologna, roma e bari a ritenere la competenza del giudice ordinario ad emettere provvedimenti di urgenza malgrado l' accertata esistenza di un rapporto di pubblico impiego, altri a ritenere comunque da emettere tali provvedimenti anche in assenza di causa. dopo una attenta analisi della decisione del pretore di pisa l' a. espone le concezioni diverse mosse da altri sino a considerare una decisione delle sezioni unite del supremo collegio la quale ha indicato nella distinzione tra attivita' pubblica e privata dell' ente il criterio con cui risolvere il delicato problema, nel senso di ritenere inammissibili nei confronti della p.a. le misure cautelari allorche' tendenti a modificare provvedimenti amministrativi imperativi. l' a. rileva tuttavia come molte pronunce siano andate oltre tale concezione ritenendo la stessa frutto di argomentazioni del passato e come molti provvedimenti pretorili contengano argomentazioni atte a definire l' erroneita' della stessa; peraltro senza che, molto spesso, vi sia accordo completo tra queste come traspare da una loro analisi.
art. 700 c.p.c. art. 409 c.p.c. art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e art. 627 c.p.c. cons. stato ad. plen. 14 aprile 1972 n. 5
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