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137946
IDG811200302
81.12.00302 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonamore daniele
attivita' di fatto dei "precari" - contrattisti, assegnisti, esercitatori - e indebito arricchimento delle universita'.
nota a ord. pret. roma 4 luglio 1978
Riv. giur. scuola, an. 19 (1980), fasc. 1, pag. 113-133
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d143; d18420; d18453; d18454
l' a., che ritiene classificabili tutte le decisioni sino ad oggi avute nel confronto tra precari ed universita' in tre gruppi contraddistinti, considera in particolare le ordinanze dei pretori di roma, firenze e torino, le quali sono caratterizzate dalla causa petendi costituita dall' indebito arricchimento. dall' analisi di dette ordinanze l' autore rileva come pero' la distinzione fra inesistenza e nullita', considerata soprattutto dal pretore di roma, sia priva di ogni effetto pratico e che da cio' consegua il crollo di tutto il sofisma introdotto per impedire ad ogni costo al giudice amministrativo di mettere bocca nella faccenda, venendosi a bloccare tutta la motivazione del pretore di roma che trova la sua giustificazione in quei totem o tabu' che condizionano ancora alcuni rami del diritto. in pratica, comunque, l' a. ritiene solo impostato erroneamente il problema considerando applicabile ai prestatori di lavoro "precari" le norme che regolano il rapporto di lavoro (applicabili anche in caso di nullita' del contratto di lavoro), e giunge ad accettare le conclusioni del pretore di roma secondo cui l' art. 2126 c.c. non si applica alla presente fattispecie.
art. 2126 c.c. art. 2041 c.c.
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