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137955
IDG811200311
81.12.00311 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santonocito carlo
il licenziamento per assenze dei docenti non di ruolo
Riv. giur. scuola, an. 19 (1980), fasc. 2, pag. 368-370
d18453; d143; d14316; d7470
l' a. suddivide i docenti non di ruolo in quattro categorie indicando di ognuna di esse la disciplina attinente il licenziamento per assenza. egli considera dapprima gli incaricati a tempo indeterminato, ritenendo che si possa procedere al licenziamento degli stessi solo ove le assenze si siano protratte per piu' di 180 giorni in un anno scolastico. analizza poi la posizione degli incaricati annuali, ritenendo che il licenziamento intercorra ove vengano superati i 200 giorni di assenza in tre anni, ferme restando norme precipue indicate per ogni singolo anno di servizio scolastico. vi sono poi i supplenti annuali, i quali si possono assentare per un massimo di sei giorni; ed infine i supplenti temporanei per i quali la sola assenza di un giorno comporta il licenziamento fermo restando, anche per loro, il diritto al congedo matrimoniale di 15 giorni.
circ. min. 24 gennaio 1980, n. 7774
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