| 137965 | |
| IDG811200322 | |
| 81.12.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| summa antonio
| |
| il silenzio-rigetto nel contenzioso in materia scolastica
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. giur. scuola, an. 19 (1980), fasc. 4-5, pag. 604-641
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d151; d15124; d184; d150
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| premesse alcune considerazioni di ordine generale l' a. valuta la
disciplina contenuta nell' art. 5 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 prima di
considerare la normativa vigente in materia. in particolare egli
analizza la normativa specifica in materia scolastica contenuta nella
l. 1978 n. 463 in cui e' indicato il termine di 30 giorni dalla data
di presentazione del ricorso (per ritenerlo respinto) ritenendola non
in contrasto con le norme generali in materia sebbene egli non
accetti di considerare il silenzio come provvedimento tacito di
rigetto tale da escludere la possibilita' di una pronuncia tardiva da
parte della autorita' amministrativa. proprio sulla problematica
attinente la pronuncia tardiva l' a. si sofferma, e dopo una breve
analisi di natura storica, rileva come la riforma attuale abbia
introdotto l' innovazione di ritenere che, consumatosi il silenzio,
il successivo giudizio amministrativo debba avere ad oggetto
direttamente l' atto di base gia' gravato in sede gerarchica.
nonostante cio' egli sostiene che sino a quando la controversia non
sia stata trasferita in altra sede l' autorita' preventivamente adita
possa adottare una pronuncia sia pure tardiva poiche' ritenere il
contrario comporterebbe gravi conseguenze in danno del ricorrente e
soprattutto perche' come recentemente ribadito dall' adunanza
plenaria del consiglio di stato tale provvedimento assume un aspetto
meramente conformativo in caso di rigetto ma revocatorio, rispetto a
quello tacito di rigetto, in caso di pronuncia tardiva di
accoglimento.
| |
| art. 5 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |