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137965
IDG811200322
81.12.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
summa antonio
il silenzio-rigetto nel contenzioso in materia scolastica
Riv. giur. scuola, an. 19 (1980), fasc. 4-5, pag. 604-641
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d151; d15124; d184; d150
premesse alcune considerazioni di ordine generale l' a. valuta la disciplina contenuta nell' art. 5 t.u. 3 marzo 1934 n. 383 prima di considerare la normativa vigente in materia. in particolare egli analizza la normativa specifica in materia scolastica contenuta nella l. 1978 n. 463 in cui e' indicato il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per ritenerlo respinto) ritenendola non in contrasto con le norme generali in materia sebbene egli non accetti di considerare il silenzio come provvedimento tacito di rigetto tale da escludere la possibilita' di una pronuncia tardiva da parte della autorita' amministrativa. proprio sulla problematica attinente la pronuncia tardiva l' a. si sofferma, e dopo una breve analisi di natura storica, rileva come la riforma attuale abbia introdotto l' innovazione di ritenere che, consumatosi il silenzio, il successivo giudizio amministrativo debba avere ad oggetto direttamente l' atto di base gia' gravato in sede gerarchica. nonostante cio' egli sostiene che sino a quando la controversia non sia stata trasferita in altra sede l' autorita' preventivamente adita possa adottare una pronuncia sia pure tardiva poiche' ritenere il contrario comporterebbe gravi conseguenze in danno del ricorrente e soprattutto perche' come recentemente ribadito dall' adunanza plenaria del consiglio di stato tale provvedimento assume un aspetto meramente conformativo in caso di rigetto ma revocatorio, rispetto a quello tacito di rigetto, in caso di pronuncia tardiva di accoglimento.
art. 5 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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