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137978
IDG810600161
81.06.00161 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
papaleoni marco
licenziamento per assenteismo: un problema ancora attuale
Dir. lav., an. 54 (1980), fasc. 5, pt. 1, pag. 309-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74470; d746; d74700
la cassazione ha recentemente affermato che la materia del licenziamento per assenteismo rimane regolata esclusivamente dall' art. 2110 c.c.; l' a. critica tale orientamento osservando che la legge n. 604/1966 costituisce una normativa speciale successiva che ha disciplinato, rielaborandola ex novo, l' intera materia del licenziamento. l' area di intervento delle due previsioni normative e' diversa: l' art. 2110 riguarda la malattia in atto in quanto determini l' impossibilita' sopravvenuta della prestazione, mentre l' assenteismo considera l' incidenza della malattia sulla funzionalita' dell' organizzazione aziendale. la temporanea sospensione del potere di recesso pendente la malattia, disposta dall' art. 2110, rimane estranea all' operativita', successiva ed autonoma, del licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato dal tasso di assenteismo globalmente considerato.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2072
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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